Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 165 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente di un ente locale gravato di mero debito di vigilanza sui beni mobili assegnati all’ufficio non è obbligato alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di resa presuppone un debito di custodia, che ricorre solo quando il consegnatario gestisca un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Lo spartiacque tra agente contabile e agente amministrativo va individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”. In difetto di tale requisito, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’amministrazione.

Il Fatto

Un dipendente comunale, nominato consegnatario di beni mobili dell’ente locale per l’esercizio finanziario 2021, presentava il conto giudiziale relativo ai beni in uso presso le diverse articolazioni del Comune. Il conto era iscritto al registro di segreteria della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Il Magistrato istruttore, nella relazione di deferimento, dubitava della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 27 giugno 2025, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza del 3 luglio 2025 il relatore esponeva il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero concordava con la richiesta di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della distinzione tra le due figure di consegnatario, muovendo dalla natura dei beni oggetto del conto. La gestione sottoposta a giudizio non riguarda materie per le quali il consegnatario abbia debito di custodia, ma costituisce un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente locale e assoggettati a mero debito di vigilanza.

La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza contabile, che ha più volte escluso la soggezione a resa del conto per i beni destinati all’uso durevole presso le articolazioni dell’ente. Tra i precedenti citati figurano la Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e, per la stessa Sezione piemontese, le sentenze n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023.

Il Collegio individua l’elemento dirimente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali: solo i movimenti in carico e scarico determinano incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio dei beni. Da tale presupposto deriva che l’obbligo di resa del conto giudiziale, pur nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente individuati dall’ente e alimentato da acquisizioni in stock.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. Nel caso concreto, la natura eterogenea dei beni e l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino” — emergendo piuttosto una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale — escludono l’obbligo di resa del conto. Il giudizio iscritto a ruolo è pertanto dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *