Controlli interni degli enti locali: inadeguatezza del controllo sugli equilibri finanziari (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 146 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, verificano annualmente il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, al fine di accertare il rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il corretto funzionamento presuppone non solo l’istituzione delle strutture di controllo, ma la loro effettiva capacità di perseguire le finalità previste dall’art. 147 TUEL. La genericità e l’apoditticità delle giustificazioni fornite dall’Ente in ordine alle criticità del controllo sugli equilibri finanziari, unitamente a profili di incongruenza tra le difficoltà programmatorie dichiarate e i risultati di gestione rappresentati, possono costituire sintomo di una non adeguata organizzazione o attuazione del controllo, con riserva di approfondimento nelle verifiche sugli esercizi successivi. La rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo legittima l’attivazione, dinanzi alle Sezioni giurisdizionali regionali, dei giudizi sanzionatori previsti dall’art. 148, comma 4, TUEL.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Umbria esamina i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Città di Castello per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, trasmessi ai sensi dell’art. 148 TUEL. I referti sono stati inviati tramite l’applicativo ConTe. Il Magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti in merito ad alcune criticità emerse, acquisendo la nota di risposta dell’Amministrazione. Sulla base degli elementi informativi pervenuti, la Sezione ha sottoposto a esame collegiale il funzionamento del sistema dei controlli interni dell’Ente per le annualità considerate.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla constatazione che l’art. 148 TUEL attribuisce alle Sezioni regionali di controllo il compito di valutare la rispondenza del sistema dei controlli interni all’esigenza di assicurare il rispetto delle regole contabili e, in particolare, l’equilibrio di bilancio degli enti locali. Il corretto funzionamento delle tipologie di controllo previste dal Tuel implica che le strutture preposte siano in grado di perseguire efficacemente le finalità per le quali il sistema è stato istituito, consentendo di garantire la legittimità e regolarità dell’azione amministrativa, di verificarne l’efficacia e l’economicità e di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari.
In termini attuativi, le linee guida approvate con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR hanno promosso modelli di governance più innovativi e responsabili, offrendo agli amministratori locali uno strumento ricognitivo per la raccolta di dati omogenei e comparabili. La Sezione ha scelto di esaminare contestualmente gli esercizi 2022 e 2023, in coerenza con il fine di realizzare un più tempestivo allineamento del controllo rispetto alla gestione corrente.
Con riferimento al controllo sugli equilibri finanziari, l’Ente ha rappresentato difficoltà di programmazione della spesa dovute a fattori esogeni connotati da imprevedibilità oggettiva. La Sezione osserva che tali difficoltà sono state esposte in modo generico e non adeguatamente circostanziato. Esse non hanno peraltro impedito il raggiungimento di avanzi di amministrazione di importi sostanziosi, dato questo che presenta possibili profili di incongruenza con le esplicitate motivazioni della difficoltà programmatoria, le quali sembrano evocare una spesa superiore a quella preventivata e preventivabile. La genericità dei dati non consente l’approfondimento in questa sede, che la Sezione riserva ai controlli ex art. 148-bis del TUEL, segnalando che la prospettata incongruenza potrebbe essere sintomatica di una non adeguata organizzazione o attuazione del controllo sugli equilibri finanziari.
Quanto al controllo di gestione e a quello strategico, non risultando l’Ente provvisto di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, la Sezione prende atto delle modalità alternative rappresentate, ma invita a valutare il transito verso una metodologia basata sulla contabilità analitica. La motivazione della diuturna mancata adozione, fondata sulla carenza di personale, risulta eccessivamente generica e apodittica e non appare più sufficiente, avuto riguardo agli strumenti informatici recentemente sviluppati, per giustificare la riconosciuta inerzia.
La Sezione valuta con favore le iniziative attuative illustrate dall’Ente e l’adozione del regolamento sul sistema dei controlli delle società e degli organismi partecipati, segnalando la necessità di curare con attenzione la fase di monitoraggio e di effettuare un controllo costante ed effettivo del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese. Conclusivamente, la Sezione rileva che il Comune ha avviato un virtuoso percorso di progressivo adeguamento alle indicazioni già fornite, lo invita a proseguire nell’implementazione del regolamento e segnala le criticità e le raccomandazioni esplicitate nella parte motiva, precisando che gli esiti dell’esame non implicano una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.