Responsabilità contabile da indebita percezione di contributi a fondo perduto Covid (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 89 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che percepisce i contributi a fondo perduto previsti dall’art. 25 del d.l. n. 34/2020 e dall’art. 1 del d.l. n. 137/2020 è titolare di un rapporto di servizio con lo Stato, con la conseguenza che sussiste la competenza giurisdizionale della Corte dei conti e la legittimazione passiva della persona fisica che ha agito per ottenere il contributo a favore della società. Integra responsabilità amministrativa per danno da indebita percezione la condotta del legale rappresentante che presenti l’istanza senza che ne sussistano i presupposti, ove la società beneficiaria presenti convergenti indici di non operatività. La responsabilità solidale di società e amministratrice è effetto giuridico sostanziale della fattispecie e non richiede una specifica domanda in tal senso.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la società e la sua amministratrice, unica socia dalla costituzione fino ai primi giorni del 2025, chiedendo la condanna al pagamento all’Agenzia delle entrate di 6.000,00 euro oltre rivalutazione, interessi e spese. Secondo l’attore pubblico, la società avrebbe indebitamente chiesto e ottenuto nel 2020 ristori emergenziali per 2.000,00 euro e 4.000,00 euro, senza avere mai presentato i bilanci dopo i primi due esercizi, né la dichiarazione dei redditi dal 2019 e la dichiarazione IVA dal 2020, dichiarando invece nell’istanza ricavi 2019 fino a 400.000,00 euro e un fatturato pari a zero per aprile 2019 e aprile 2020, giovandosi delle più favorevoli condizioni previste per la sede in un comune già colpito da altro evento calamitoso.
All’udienza il pubblico ministero ha richiamato gli atti e confermato le conclusioni dell’atto di citazione. Entrambe le convenute sono rimaste contumaci.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato la contumacia di entrambe le convenute, essendo l’atto introduttivo e il decreto di fissazione dell’udienza regolarmente notificati, per posta e per posta elettronica certificata.
Nel merito ha ritenuto fondata la domanda, ravvisando tutti i presupposti della responsabilità amministrativa per danno da indebita percezione dei due contributi. Quanto al rapporto di servizio, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui esso è configurabile anche in capo al percettore dei contributi a fondo perduto, citando la sentenza di questa Sezione n. 29/2024 e, da ultimo, Sez. II App. n. 55/2026. Tale qualificazione radica la competenza del giudice contabile e determina la legittimazione passiva della persona fisica che si è adoperata per ottenere il contributo in favore della società.
Quanto all’evento dannoso, coincidente con i contributi indebitamente conseguiti, la Corte lo ha ritenuto causalmente riferibile alla condotta dell’allora legale rappresentante e a questa soggettivamente imputabile a titolo di dolo, quale coscienza e volontà di presentare l’istanza senza che ne sussistessero i presupposti. A sostegno ha valorizzato la totale assenza di una struttura economica presso la sede legale, ove all’accesso della Guardia di finanza del maggio 2023 non risultava reperibile alcuna contabilità; il mancato deposito dei bilanci dopo il 2017; l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dal 2019 e della dichiarazione IVA dal 2020. Si tratta di indici convergenti di non operatività che l’amministratrice non poteva ignorare.
Infine, la Corte ha riconosciuto la responsabilità solidale delle convenute in applicazione dell’art. 1, commi 1-quater e quinquies, della legge n. 20/1994, avuto riguardo al titolo soggettivo della condotta e all’illecito arricchimento della società, precisando che tale solidarietà opera anche indipendentemente da una specifica domanda, quale effetto giuridico sostanziale della fattispecie. Le spese di giustizia, liquidate in 98,24 euro, seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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