Conto irregolare senza ammanco per errori contabili dell’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 124 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la presenza di discrasie contabili non imputabili all’agente contabile ma ascrivibili a un errore tecnico-contabile dell’ente, riverberatosi sull’esercizio sottoposto a rendiconto e corretto negli esercizi successivi, senza pregiudizio per l’equilibrio finanziario dell’ente, impone la dichiarazione di irregolarità formale del conto. Non vi è luogo ad addebito né ad ammanco quando l’erronea contabilizzazione di residui e l’apparente eccedenza nelle restituzioni trovano origine in un errore dell’ente, poi riallineato. La corretta liquidazione degli interessi passivi sull’anticipazione di tesoreria esclude profili di responsabilità del tesoriere. Il conto, dunque, si chiude in pareggio, ma non in regola dal punto di vista formale.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da Poste Italiane in qualità di tesoriere di un ente locale per l’esercizio 2021. Il magistrato istruttore, con relazione, ha richiamato i dati contabili riepilogativi della gestione, che espongono incassi e pagamenti di pari importo e saldo di cassa iniziale e finale pari a zero. Le verifiche hanno però fatto emergere una serie di criticità relative alla gestione dell’anticipazione di tesoreria.

In particolare, il conto registrava una restituzione superiore all’anticipazione ottenuta, la mancata evidenziazione del residuo 2020 di anticipazione non restituita e una difformità tra i dati dell’organo di revisione e quelli del conto corrente di tesoreria. La questione è giunta davanti al giudice contabile per la verifica della regolarità del conto e dell’eventuale addebito a carico del tesoriere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito l’origine delle criticità emerse in sede istruttoria. Dagli approfondimenti, e dalla documentazione prodotta dal responsabile del servizio finanziario dell’ente, risulta che le discrasie non costituiscono irregolarità sostanziali imputabili all’agente contabile, ma conseguenze di un errore tecnico-contabile commesso dall’ente nel 2020.

L’eccedenza nelle restituzioni è riconducibile a un errore di riporto dei residui dall’esercizio precedente: la differenza tra l’importo corretto dei residui e quello erroneamente riportato genera la discrepanza registrata nelle restituzioni 2021. Analogamente, il residuo 2020 risulta contabilizzato per un importo inferiore a quello reale, per effetto della scorretta imputazione a residui, anziché a competenza, di un incasso poi regolarizzato.

Quanto alla difformità tra il dato dell’organo di revisione e quello del conto corrente di tesoreria, la Corte ha ritenuto corretto quest’ultimo, precisando che la divergenza deriva dal perpetuarsi dell’errore di contabilizzazione originatosi nel 2020 e non corretto in fase di rendicontazione. L’errore ha prodotto un effetto a catena: errata imputazione nell’esercizio 2020, riporto errato nell’esercizio 2021 con apparente eccedenza nelle restituzioni, e infine allineamento dei dati nell’esercizio 2022, mediante la restituzione di un importo superiore a quello concesso.

In definitiva, secondo il Collegio, le criticità non sono imputabili all’agente contabile, bensì a un errore dell’ente, in assenza di pregiudizio per l’equilibrio finanziario. La liquidazione degli interessi passivi da utilizzo dell’anticipazione risulta corretta. La Corte ha pertanto dichiarato il conto irregolare sul piano formale, senza alcun addebito a carico del tesoriere, e con nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *