Giudizio di conto, discarico dell’agente contabile per ultima gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 344 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo all’ultima gestione dell’agente contabile, l’art. 147, comma 3, lett. b), del codice di giustizia contabile impone la fissazione dell’udienza quando il conto comprenda partite di precedenti gestioni e non occorra revocare le decisioni sui conti precedenti. L’adempimento risponde a una funzione sostanziale: accertare la regolarità della gestione che si chiude nell’interesse dell’amministrazione e liberare definitivamente l’agente contabile da eventuali responsabilità. Il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. non osta al discarico quando la produzione successiva, per contenuti e livello di dettaglio, ne integri l’adempimento. In assenza di irregolarità addebitabili, il conto è approvato ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., con accertamento delle rimanenze finali.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente contabile, consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di una Camera di commercio, per il periodo dal 1° gennaio al 20 luglio 2019. Il conto, redatto secondo il Mod. 22 del d.P.R. n. 194/1996, era stato sottoscritto dall’agente, munito del visto di regolarità amministrativo-contabile e parificato con determinazione del Segretario generale.
Nel periodo considerato si era registrato un passaggio di gestione tra il consegnatario uscente e il contabile subentrante, con relativo verbale. Trattandosi di ultima gestione, il conto era stato deferito alla Sezione giurisdizionale. L’Ente e l’agente contabile hanno chiesto il discarico, segnalando che l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno risultava integrato dalla documentazione prodotta in sede istruttoria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite di precedenti gestioni e non occorra la revocazione delle decisioni sui conti precedenti.
La Corte qualifica l’adempimento come di carattere sostanziale. Esso è finalizzato alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, tanto nell’interesse dell’amministrazione, per acclarare la regolarità della gestione che si chiude, quanto nell’interesse dello stesso agente contabile, per liberarsi definitivamente da eventuali responsabilità connesse.
Nel merito, il Collegio ravvisa i presupposti per disporre il discarico ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., non emergendo irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. Il criterio di contabilizzazione applicato risulta conforme alle disposizioni del d.P.R. n. 254/2005 e al relativo principio contabile.
Quanto alla contestazione sul mancato deposito della relazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., la Corte la ritiene superata. La relazione sulle società partecipate, prodotta in sede istruttoria dal Segretario generale, è idonea per contenuti e livello di dettaglio a integrare l’adempimento, seppure ex post, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio 2019 già in atti.
Non sussistendo irregolarità addebitabili e risultando il conto regolare, il Collegio lo approva con il discarico dell’agente e con l’accertamento delle rimanenze finali, demandando per il futuro agli organi responsabili il puntuale adempimento degli obblighi di legge. In assenza di statuizione di condanna, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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