Irregolarità del conto giudiziale senza ammanchi: compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 89 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il collegio dichiara l’irregolarità della gestione contabile ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c. quando il conto non chiuda in pareggio o risulti irregolare, anche in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità. La declaratoria di irregolarità non presuppone infatti alcuna responsabilità amministrativa, né un danno erariale accertato. L’accertata mancanza di ammanchi e di profili di responsabilità costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese. Resta ferma la trasmissione degli atti alla Procura regionale per la verifica di eventuali responsabilità amministrative.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione di un agente contabile di un ente locale per l’anno 2020. Dagli accertamenti istruttori era emersa una discordanza tra il totale delle riscossioni e quello dei versamenti, nonché l’impossibilità di quantificare puntualmente gli importi riscossi e riversati.
La Sezione, con ordinanza istruttoria, ha disposto che il comune accertasse, tramite ulteriore verifica, se il surplus di versamenti riferibile a un altro agente contabile potesse essere ricondotto ai conti degli agenti interessati per gli anni 2019 e 2020. L’ente ha depositato l’integrazione richiesta e la causa è pervenuta alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016). Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione di discarico; ove emerga l’assenza del pareggio o l’irregolarità, si applica l’art. 147 c.g.c. e il Presidente fissa con decreto l’udienza di discussione.
Nel caso concreto, dalla nota istruttoria del comune emerge che la discordanza tra totale lavorato e versato è presumibilmente attribuibile all’emissione extra procedura di parte dei certificati storici di residenza e famiglia, poiché la banca dati informatica dell’ente non è aggiornata rispetto agli archivi cartacei dei tre ex comuni confluiti nell’ente.
La Corte ha quindi ritenuto che, in mancanza di apprensioni da parte di terzi, il surplus di versamenti di un agente contabile possa essere riferito ai conti degli agenti interessati per gli anni 2019 e 2020. Ciò ha escluso la configurabilità di un ammanco a carico di questi ultimi.
Su queste basi, richiamato l’art. 149, comma 3, c.g.c. — secondo cui, quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell’agente, dispone la rettifica dei resti o dichiara l’irregolarità della gestione contabile — il Collegio ha dichiarato l’irregolarità del conto giudiziale, pur in assenza di ammanchi e di profili di responsabilità.
Il rilievo del difetto di ammanchi e di responsabilità è stato qualificato come grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese. La Corte ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza al Procuratore regionale per la verifica di eventuali responsabilità amministrative, restando impregiudicato ogni ulteriore accertamento.
Nota della Redazione
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