Riliquidazione pensioni per errori PA04 e Passweb (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 213 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pensionato pubblico ha diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza quando gli importi posti in pagamento dall’ente previdenziale risultino inferiori a quelli spettanti per effetto di errori commessi dall’amministrazione nella compilazione del mod. PA04 e nel successivo flusso di alimentazione dell’applicativo Nuova Passweb. L’accertamento del diritto non è precluso dalla circostanza che la rideterminazione della base pensionabile sia avvenuta solo in corso di giudizio da parte dell’amministrazione di appartenenza, né dal parziale pagamento di arretrati eseguito dall’Inps. Sugli importi dovuti a titolo di differenze pensionistiche maturate spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi secondo il regime del cumulo parziale, ai sensi dell’art. 167 c.g.c. e dell’art. 429 c.p.c. La soccombenza dell’ente previdenziale che non abbia dato corso alla riliquidazione comporta la condanna al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU.
Il Fatto
Un ex dipendente del Ministero della difesa, collocato a riposo dal 1° aprile 2016, riceveva dall’Inps il prospetto di liquidazione della pensione diretta di anzianità. Ritenendo l’importo erroneo, presentava ricorso amministrativo e otteneva dal Ministero la rielaborazione del mod. PA04, con esito di una pensione annua pari a euro 19.711,64, superiore a quella liquidata. Non ricevendo riscontro dall’Inps, il pensionato proponeva ricorso alla Corte dei conti per sentir condannare le amministrazioni alla riliquidazione del trattamento con decorrenza dalla data di collocamento a riposo.
Nel corso del giudizio, scandito da plurime ordinanze istruttorie, l’Inps provvedeva a una prima riliquidazione sulla base dei dati presenti in Nuova Passweb, corrispondendo arretrati, e il Ministero della difesa, solo nel 2025, rettificava le ulteriori anomalie, comunicando all’Istituto i nuovi importi spettanti. L’Inps, tuttavia, non adottava alcun provvedimento conseguente. Il giudice disponeva altresì una CTU contabile, i cui esiti, però, non erano risultati decisivi per la mancata acquisizione della documentazione completa.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che la domanda ha ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico diretto di anzianità a seguito della rettifica di errori contenuti nel mod. PA04. Il giudice ripercorre le risultanze istruttorie, evidenziando come la pensione inizialmente liquidata in euro 18.858,63 sia stata oggetto di una prima rielaborazione da parte del Ministero della difesa nel dicembre 2016, da cui emergeva un importo spettante di euro 19.711,64. Su tali basi l’Inps, nell’ottobre 2021, aveva provveduto a una riliquidazione parziale, riconoscendo importi inferiori e corrispondendo arretrati per complessivi euro 642,08.
La Corte rileva che, nel corso del 2025, il Ministero della difesa ha nuovamente rielaborato i dati pensionistici a seguito della rettifica di ulteriori anomalie, determinando i nuovi importi annui lordi spettanti: euro 19.558,21 dal 1° aprile 2016; euro 19.740,61 dal 1° luglio 2017; euro 20.309,41 dal 1° marzo 2018; euro 20.454,46 dal 1° aprile 2018. Tali risultanze sono state comunicate all’Inps l’11 novembre 2025. Ciononostante, l’Istituto non ha depositato deduzioni né ha adottato provvedimenti di riliquidazione.
Il giudice ritiene fondata la domanda. La rideterminazione della base pensionabile, eseguita dall’amministrazione nelle more del giudizio, dimostra l’errore degli importi posti in pagamento. La mancata esecuzione, da parte dell’Inps, della riliquidazione sulla base dei dati corretti e la mancata partecipazione all’istruttoria integrano l’inadempimento dell’obbligo di dare corretta attuazione al trattamento pensionistico spettante. La Corte dichiara quindi il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento, con le decorrenze indicate, e alla corresponsione degli arretrati, previa decurtazione delle somme già erogate, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il regime del cumulo parziale.
La pronuncia, infine, condanna l’Inps e il Ministero della difesa, in parti uguali, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00, e pone le spese di CTU a esclusivo carico dell’Inps, da liquidarsi con separato decreto.
Nota della Redazione
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