Sull’indebito pensionistico la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 341 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la legittimità dell’azione di recupero dell’indebito su ratei di pensione, promossa dall’INPS, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Essa attiene, infatti, alla sola fondatezza dell’azione di ripetizione di indebito e lascia fuori dal contendere l’an e il quantum del rapporto pensionistico. Il principio di esclusività della giurisdizione contabile opera solo quando la domanda miri a determinare esattamente l’ammontare del trattamento pensionistico. A fronte di una pronuncia delle Sezioni Unite in identica fattispecie, il giudice contabile può declinare direttamente la propria giurisdizione, senza sollevare conflitto negativo dinanzi alle Sezioni Unite.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge superstite di un pensionato deceduto, è titolare di pensione di reversibilità con decorrenza dall’1.1.2011. L’INPS, con comunicazione del 12.4.2023, le contestava la corresponsione non dovuta, sull’intero periodo dall’1.1.2011 al 30.4.2023, di un importo lordo di 7.012,63 euro, avviando trattenute mensili per il recupero.
Ritenendosi lesa, la ricorrente adiva il giudice ordinario; intervenuta una pronuncia di difetto di giurisdizione del Tribunale, riassumeva la causa dinanzi alla Corte dei Conti, contestando la carenza di motivazione e l’insussistenza dell’indebito e invocando l’irripetibilità delle somme per affidamento in buona fede protrattosi per oltre un decennio. In subordine, chiedeva di limitare il recupero ai sensi dell’art. 13 l. n. 412/1991. L’INPS si costituiva chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta in via pregiudiziale e assorbente la questione della propria giurisdizione, ritenendola dirimente rispetto a ogni valutazione sul merito della pretesa restitutoria.
Il percorso argomentativo muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite Civili con ordinanza n. 9443/2025, che individua nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione nelle controversie relative alla restituzione di ratei pensionistici. Secondo tale pronuncia, la materia appartiene alla giurisdizione ordinaria perché afferente alla sola fondatezza dell’azione di ripetizione di indebito, e non alla determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico.
La Corte richiama la distinzione posta dalle Sezioni Unite tra l’azione diretta ad accertare l’illegittimità del recupero dell’indebito, che lascia fuori dal contendere l’an e il quantum del rapporto pensionistico, e l’azione che mira a determinare esattamente l’an e il quantum della pensione da erogare. Solo in quest’ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile.
Nel caso concreto la ricorrente ha chiesto proprio l’accertamento dell’illegittimità dell’azione di recupero e la restituzione di quanto trattenuto: la domanda, quindi, non incide sulla determinazione del trattamento pensionistico e ricade nella giurisdizione ordinaria. Il giudice contabile ritiene di poter declinare direttamente la propria giurisdizione, senza sollevare conflitto negativo, nonostante la precedente declinatoria del giudice ordinario, in ragione della valenza generale del principio affermato in identica fattispecie.
La Corte dichiara pertanto il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Non si pronuncia sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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