Imposta di soggiorno: giurisdizione contabile e perpetuatio iurisdictionis (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 46 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio della perpetuatio iurisdictionis, espresso nell’art. 5 c.p.c. e richiamato dall’art. 13 c.g.c., rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi intervenuti dopo la proposizione della domanda. Nei giudizi di responsabilità contabile incardinati prima del 21 dicembre 2021, resta pertanto ferma la giurisdizione della Corte dei conti anche per le annualità dell’imposta di soggiorno anteriori al 19 maggio 2020, quando il gestore della struttura ricettiva era qualificato agente contabile. Il successivo mutamento normativo che ha attribuito al gestore la qualifica di responsabile di imposta, con la retroattività sancita dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, opera solo per i giudizi instaurati dopo tale data. Residua in ogni caso la giurisdizione contabile sul danno da mancata entrata imputabile al funzionario comunale che non emani gli avvisi di accertamento nei termini di prescrizione.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il gestore di una struttura ricettiva agrituristica, in proprio e quale legale rappresentante della società semplice titolare, contestandogli l’omesso riversamento al comune delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno per l’annualità 2019. L’atto di citazione è stato depositato il 22 aprile 2021 e notificato il 20 maggio 2021; il convenuto non si è costituito né è comparso.
Rilevata d’ufficio la questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 91, quinto comma, c.g.c., la Sezione ha rinviato la causa per attivare il contraddittorio sul punto, nel mutato quadro normativo di disciplina del tributo. Nella pendenza del giudizio è intervenuto il pagamento della sorte capitale da parte del convenuto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce l’evoluzione della qualifica del gestore di struttura ricettiva. Sino alla riforma del 2020, la giurisprudenza contabile e di legittimità riconosceva al gestore la qualità di agente contabile, desunta dal maneggio di danaro pubblico ai sensi dell’art. 93, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000. Su tale qualificazione si fondava la giurisdizione della Corte dei conti in sede di responsabilità amministrativa.
L’art. 180, terzo comma, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, ha inserito nell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011 il comma 1-ter, attribuendo al titolare della struttura ricettiva la qualifica di responsabile di imposta ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 600/1973, coobbligato solidale con diritto di rivalsa sul soggiornante. La Cassazione ha precisato che il gestore deve versare il tributo anche se non incassato, con conseguente attrazione della materia nella giurisdizione tributaria.
La riforma è stata completata dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, che ha sancito la retroattività della nuova qualifica anche per i casi anteriori al 19 maggio 2020, con le perplessità di ragionevolezza segnalate dalla stessa Sezione. Le Sezioni Unite n. 14028 del 2024 e n. 15388 del 2024 hanno però chiarito che il mutamento legislativo non incide sulla giurisdizione nei processi già incardinati.
Nel caso concreto, il giudizio risulta incardinato prima del 21 dicembre 2021: trovano quindi applicazione i soli effetti della qualifica di agente contabile, con conferma della giurisdizione contabile. Accertati il rapporto di servizio, il nesso causale e la condotta dolosa del gestore, la Sezione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la sorte capitale versata, condannando il convenuto alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali sull’importo originario, oltre accessori e spese.
Nota della Redazione
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