Irregolarità formale del conto sanata dall’istruttoria e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 42 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’irregolarità formale del conto dell’agente contabile, redatto su modulo non conforme al modello prescritto, è sanata quando l’ente trasmetta, su richiesta istruttoria del magistrato relatore ex art. 145, comma 3, c.g.c., la documentazione integrativa e la determinazione di parifica. Il giudizio di non conformità sostanziale richiesto dall’art. 144, comma 3, c.g.c. è escluso dall’avvenuto riversamento delle somme. In assenza di deficienza di cassa o di competenza, non ricorrono i presupposti per la condanna alla restituzione di cui all’art. 149, comma 4, c.g.c., e il conto, chiudendosi in pareggio, impone il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c.

Il Fatto

Il Comune ha depositato il conto dell’agente contabile per la gestione dell’esercizio 2022, ai sensi degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267/2000. Il conto presentava irregolarità formali, essendo stato redatto su un modulo diverso dal Modello 23 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Il documento, limitato al solo mese di aprile 2022, esponeva 70 pernottamenti e un’imposta dovuta di 105,00 euro.

Con nota istruttoria il magistrato ha chiesto al Comune la produzione del conto nel modello ministeriale, la formale parifica amministrativo-contabile e l’accertamento dell’effettivo incasso per l’intero esercizio. In risposta, sono stati trasmessi i modelli per tutte le mensilità del 2022, dai quali sono emerse operazioni in cinque mesi, con incassi e versamenti pari complessivamente a 399,00 euro, oltre alle reversali attestanti il riversamento integrale. Il conto è stato quindi parificato con determinazione dirigenziale, all’esito della sollecitazione istruttoria. Il magistrato ha rimesso al Collegio ogni valutazione sulla regolarità formale della gestione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene che la vicenda si presti a una soluzione di discarico, non ricorrendo i presupposti né per una declaratoria di irregolarità della gestione, né per una condanna dell’agente contabile. Dalla documentazione acquisita in corso di istruttoria risulta l’integrale riversamento al Comune dell’importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno per la gestione relativa all’esercizio 2022.

Non sussiste pertanto alcuna deficienza di cassa o di competenza tale da giustificare l’applicazione dell’art. 149, comma 4, c.g.c., secondo cui solo in ipotesi di ammanco o di perdita accertata il Collegio pronuncia condanna alla restituzione.

Quanto alla forma del conto, la Corte non nega l’irregolarità del deposito originario, redatto su modulo non conforme. Rileva tuttavia che, a seguito della richiesta istruttoria del magistrato relatore ex art. 145, comma 3, c.g.c. — che espressamente prevede la possibilità di richiedere all’amministrazione o al contabile la correzione di eventuali errori materiali — il Comune ha trasmesso la documentazione integrativa, comprensiva dei modelli per tutte le mensilità dell’anno e della determinazione di parifica. In tal modo l’irregolarità formale è stata sanata.

Non residuano quindi elementi per una declaratoria di irregolarità della gestione ai sensi dell’art. 144, comma 3, c.g.c., che richiede pur sempre un giudizio di non conformità sostanziale, nella specie escluso dall’avvenuto riversamento. Il conto chiude in pareggio e risulta regolare.

Sussistono pertanto le condizioni per il discarico dell’agente contabile, come previsto dall’art. 149, comma 2, c.g.c., secondo cui, quando il collegio riconosce che i conti si bilanciano in favore dell’agente, pronuncia il discarico del medesimo. La Corte ricorda che la procedura ordinaria per i conti regolari sarebbe il discarico con decreto presidenziale ai sensi dell’art. 146 c.g.c., senza giungere all’udienza; tuttavia, una volta che il giudizio è stato ritualmente fissato e discusso, nulla osta a che il Collegio accerti in sede di decisione la regolarità sostanziale della gestione e pronunci il discarico, liberando l’agente da ogni obbligo per la gestione in esame. Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, non essendosi l’agente costituito né essendo stato condannato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *