Assenteismo con certificati medici falsi: danno patrimoniale sì, danno reputazionale no (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 374 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti tra giudizio penale e giudizio contabile di responsabilità, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e alla sua attribuzione all’imputato. La disciplina speciale dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 impone al dipendente pubblico che giustifichi l’assenza con certificazione medica falsa l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale. Il danno all’immagine, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, va accertato secondo i principi generali: incombe sull’attore erariale la prova della concreta lesione reputazionale, degli indicatori di lesività e del clamor all’esterno dell’amministrazione.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania conveniva in giudizio, per la condanna a titolo di dolo, un militare volontario in ferma prefissata dell’Esercito Italiano, in servizio presso un reggimento di addestramento. L’attore erariale contestava una pluralità di condotte realizzate dal 21.8.2019 al 14.12.2019, consistite nel giustificare l’assenza dal servizio mediante certificazioni mediche false, così percependo la retribuzione durante il periodo di licenza straordinaria.

La Procura quantificava il danno patrimoniale in € 4.499,25, corrispondente alle competenze indebitamente erogate, e il danno all’immagine in € 6.957,60, parametrato equitativamente allo stipendio medio mensile lordo moltiplicato per i mesi di protrazione dell’illecito. Il convenuto, regolarmente notificato, non si costituiva e non presentava deduzioni nella fase preprocessuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara innanzitutto la contumacia del convenuto, non costituitosi a norma dell’art. 93 del codice della giustizia contabile. Nel merito richiama la sentenza della Corte Militare d’Appello, Seconda Sezione, n. 61 del 31.7.2024, passata in giudicato, che per i medesimi fatti aveva condannato il militare per simulazione di infermità aggravata continuata e truffa militare pluriaggravata continuata.

Da tale giudicato discende, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., l’intangibilità dell’accertamento del fatto e della sua illiceità penale nel giudizio contabile di danno. La Corte richiama il principio per cui una volta intervenuta la sentenza penale irrevocabile di condanna non può essere rimessa in discussione la materialità del fatto né la sua idoneità a integrare gli estremi di reato (Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 12901 del 2024), restando al giudice contabile l’indagine sugli ulteriori elementi, come il nesso causale e il danno risarcibile.

Nel caso concreto risultano accertati il disconoscimento dei certificati da parte del medico di base, l’assenza di registrazione delle prescrizioni nel portale aziendale, la mancata presentazione alla visita riabilitativa e lo svolgimento di attività di culturismo incompatibile con l’infermità dichiarata. La Corte ritiene quindi corretta la quantificazione del danno patrimoniale operata dalla Procura e corrispondente alla retribuzione percepita nel periodo contestato.

Sul piano soggettivo il Collegio ravvisa il dolo, desumibile dai fatti accertati in modo definitivo: il convenuto ha simulato le proprie condizioni di salute per sottrarsi ai servizi, inducendo in errore i superiori gerarchici e traendone un ingiusto profitto.

La Corte rigetta invece la domanda quanto al danno all’immagine. Richiamata la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165/2001 per eccesso di delega (Corte cost. n. 61/2020), il pregiudizio reputazionale torna nell’alveo della disciplina generale. Applicando l’art. 2697 cod. civ., il Collegio richiama gli indicatori di lesività oggettivi, soggettivi e sociali e rileva che l’attore pubblico ha omesso di allegare e provare il clamor esterno all’amministrazione, non emergendo alcuna diffusione della notizia nella collettività di riferimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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