Nessun aggravamento del PTSD: riforma ascritta al disturbo di personalità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 401 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata per infermità già dipendente da causa di servizio postula la dimostrazione dell’aggravamento della patologia rispetto al giudizio già reso dall’Amministrazione. Ove la consulenza tecnica d’ufficio accerti che la riforma dal servizio è determinata in prevalenza da un disturbo di personalità non dipendente da ragioni di servizio, e che la sindrome post-traumatica da stress riconosciuta è rimasta in stato di remissione clinica, il ricorso va respinto. L’accertamento del requisito sanitario integra un giudizio di fatto demandato al consulente e verificato dal Giudice nella sua coerenza logica e scientifica. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) quanto alla declaratoria di contumacia dei Ministeri.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sindrome post-traumatica da stress quale postumo di aggressione, qualificata in fase di remissione clinica, mentre altre infermità erano state escluse. Con successivo decreto era stato dispensato dal servizio, in adesione al giudizio della Commissione di verifica, che aveva ascritto l’inidoneità in prevalenza a infermità non dipendenti da ragioni di servizio.
Il lavoratore chiedeva quindi il riconoscimento della pensione privilegiata, contestando la valutazione della Commissione e sostenendo l’aggravamento della patologia riconosciuta. L’Inps eccepiva la carenza di legittimazione passiva e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha respinto le eccezioni preliminari dell’Inps con precedente sentenza parziale-ordinanza, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei Ministeri e acquisendo un primo parere medico-legale presso l’Unità operativa complessa della Asl competente. Accertato che tale parere non era stato previamente trasmesso alle parti, la trattazione è stata rinviata per consentire le controdeduzioni, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Poiché anche il successivo incarico all’Ufficio Medico legale presso il Ministero della Salute non consentiva di esprimere il parere nei tempi utili, il Giudice ha nominato un consulente tecnico d’ufficio, al fine di garantire la ragionevole durata del giudizio. Il consulente ha proceduto a visita diretta del ricorrente e all’esame della documentazione medica.
Dalle operazioni peritali è emerso che la sindrome post-traumatica da stress riconosciuta dipendente da causa di servizio era rimasta in stato di remissione clinica, senza ricoveri, trattamenti intensivi o modifiche terapeutiche di rilievo. Le manifestazioni di instabilità emotiva e impulsività sono state ricondotte a una personalità con vulnerabilità di base, verosimilmente preesistente all’evento traumatico.
Il consulente ha concluso che la riforma dal servizio è ascrivibile in prevalenza al disturbo di personalità borderline, infermità non dipendente da causa di servizio, trattandosi di due disturbi distinti, il primo strutturale e il secondo reattivo. Il Giudice ha ritenuto il parere fondato su attendibili elementi di fatto e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, respingendo il ricorso e assorbendo ogni altra ragione.
Nota della Redazione
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