Irrituale avviso ex art. 409 cod. proc. pen. non travolge le sentenze (Cass. pen. Sez. II n. 32899 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’irrituale notificazione dell’avviso dell’udienza fissata dal G.i.p. a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., non integra una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., poiché il riferimento normativo alla citazione va inteso come citazione a giudizio. Essa costituisce nullità a regime intermedio, soggetta a sanatoria e a termini di rilevabilità, e non determina la nullità derivata delle successive fasi processuali né delle sentenze di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen. Nel concorso tra causa estintiva e nullità, il giudice è comunque tenuto alla immediata declaratoria della prescrizione, non presupponendo quest’ultima accertamenti incompatibili. La mancata eccezione nella prima occasione utile consolida la sanatoria.

Il Fatto

La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’estinzione per prescrizione del delitto di appropriazione indebita aggravata contestato all’imputata, confermando la condanna di questa al risarcimento del danno verso la parte civile, liquidato in complessivi euro 495.850,00.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 127 cod. proc. pen. per omesso avviso all’indagata dell’udienza fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione e la conseguente nullità derivata delle sentenze di merito e delle statuizioni civili. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione di tempestività della querela, sostenendo che il termine dovesse decorrere da una data anteriore a quella fissata dai giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come puramente reiterativo di questioni già devolute al giudice di appello e da questi respinte con argomenti immuni da vizi. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito la sostanziale differenza tra l’avviso dell’udienza ex art. 409 cod. proc. pen. e la citazione dell’imputato per il giudizio, escludendo ogni applicazione estensiva delle previsioni di nullità in forza del principio di stretta tassatività.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui l’irrituale avviso non configura una nullità assoluta (Sez. 1, n. 37810 del 15/03/2016) e quello per cui l’omessa notifica rileva unicamente in tale ambito processuale senza determinare la nullità derivata della fase successiva (Sez. 6, n. 35246 del 26/04/2018; Sez. 2, n. 51735 del 31/10/2023). La Corte ha quindi qualificato la fattispecie come nullità a regime intermedio, come tale soggetta a sanatoria: alla prima udienza utile il difensore nominato nulla aveva eccezionato.

La Corte ha poi escluso il contrasto con la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla difesa. La Corte cost. n. 418 del 15.11.1993, pur affermando la necessaria partecipazione del difensore dell’indagato all’udienza camerale, non consente di ricavare che l’irrituale avviso determini una nullità assoluta. Il richiamo espresso all’art. 127 cod. proc. pen. conferma la natura intermedia del vizio.

Ha inoltre rilevato che, nel concorso tra nullità e prescrizione, il giudice di appello non avrebbe comunque potuto disporre la nullità delle fasi precedenti. Il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. opera anche in presenza di nullità processuale assoluta, a condizione che la causa estintiva non presupponga specifici accertamenti (Sez. U n. 17179 del 27/02/2002; Sez. 2 n. 1259 del 26/10/2022).

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che esso proponga una lettura alternativa di mezzi di prova non consentita in sede di legittimità. Il giudice di merito ha motivato come la piena contezza della volontà dell’imputata di non restituire le somme sia maturata solo a seguito della omessa risposta alla diffida dell’ottobre 2017, essendo intervenute trattative tra il 2015 e il 2017. Valutazione di puro fatto, immune da travisamento o manifesta illogicità. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali, il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese alla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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