Inammissibile il ricorso che ripropone i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. II n. 32902 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi già proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. Il motivo che si risolve in una lettura alternativa del merito, senza confronto critico con la motivazione impugnata, non è consentito. Il motivo aspecifico, che non si confronta con le esplicitazioni del giudice censurato, incorre nel vizio di mancanza di specificità, conducente all’inammissibilità a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 17/12/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 30/06/2023, che aveva condannato il ricorrente per i delitti di truffa e di sostituzione di persona, aggravati ai sensi dell’art. 61 n. 2 cod. pen..

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen., per non essere stata la mera disponibilità della carta su cui era stato effettuato il versamento elemento risolutivo; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 494 cod. pen., per mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo; omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non avendo la Corte di appello valorizzato il modesto valore economico del danno, l’assenza di precedenti penali e l’estemporaneità della condotta.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla preliminare constatazione che nel caso ricorre una “doppia conforme”, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logiche della sentenza di primo grado quanto all’affermazione di responsabilità e alle caratteristiche e offensività della condotta. I motivi proposti, anche nella formulazione lessicale, risultano del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la valutazione della sentenza impugnata.

Il primo motivo non è consentito, risolvendosi in una lettura alternativa del merito, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del materiale acquisito, confermando la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici della truffa, con artifici e raggiri caratterizzati da particolare insidiosità, senza che il ricorrente abbia fornito alcun valido elemento di prova contrario.

Il secondo motivo è del tutto generico, non confrontandosi con la motivazione che ha correttamente applicato i principi di legittimità sulla condotta di sostituzione di persona. È emerso come nella contrattazione il ricorrente si sia presentato come agente assicurativo e abbia utilizzato elementi documentali che, seppure falsi, facevano ipotizzare che da tale qualità derivassero effetti giuridici, ossia la possibilità di concludere in nome e per conto della compagnia il relativo contratto.

Generico è anche il terzo motivo, che contesta in modo aspecifico l’impossibilità di applicare l’art. 131-bis cod. pen., rispetto al quale la Corte di appello aveva richiamato la particolare insidiosità della condotta, l’utilizzazione del mezzo telematico e il pericolo derivante dalla circolazione di un mezzo senza assicurazione. La mancanza di specificità deve essere apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Il ricorso è, in conclusione, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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