Iscrizione all’albo dei geometri e presunzione di esercizio della professione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3667 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione all’albo professionale dei geometri determina una presunzione di esercizio dell’attività professionale, che può essere vinta dall’iscritto solo alle condizioni fissate dallo Statuto della Cassa e dalle delibere del suo Consiglio di amministrazione. È pertanto legittimo l’esercizio del potere regolamentare con cui la Cassa ha imposto l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività saltuaria o occasionale, essendo irrilevante la mancata produzione di reddito e l’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria. Il giudice di merito non può sostituire ai presupposti normativi e regolamentari dell’iscrizione una valutazione sull’impiego effettivo delle tipiche competenze professionali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 666/2019, confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da un geometra avverso una cartella di pagamento emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti. La pretesa riguardava i contributi previdenziali minimi dovuti per l’anno 2014, a seguito di iscrizione d’ufficio del professionista alla Cassa.
Il giudice di appello aveva ritenuto che l’autonomia riconosciuta alla Cassa dal d.lgs. n. 509/1994 non potesse spingersi fino a modificare i presupposti normativi dell’iscrizione, fissati dalla legge n. 773/1982 e illegittimamente incisi dall’art. 5 dello Statuto. Nel merito, il geometra non aveva svolto attività professionale nel 2014, nemmeno nelle cariche di socio accomandatario di una s.a.s. e di presidente del consiglio di amministrazione di una s.r.l., entrambe operanti nel settore edile. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono stati accolti. La Corte ha richiamato la propria precedente pronuncia tra le stesse parti relativa ai contributi dell’anno 2013 (Cass. ord. n. 22880/2024) e la conferma dell’obbligo di iscrizione per il geometra socio e amministratore di società operante nel settore edile (Cass. n. 19508/2023), condividendone le ragioni.
Il Collegio ha ribadito il principio enunciato a partire da Cass. n. 4568/2021 e seguito da successive pronunce (Cass. n. 28188/2022, Cass. n. 25363/2023, Cass. n. 17823/2023): è legittimo l’esercizio del potere regolamentare della Cassa che impone l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione per tutti coloro che sono iscritti all’albo dei geometri. È irrilevante la mancata produzione di reddito, così come l’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Ne consegue la legittimità dell’art. 5 dello Statuto della Cassa, che collega all’iscrizione all’albo — pacifica nel caso di specie — una presunzione di esercizio dell’attività professionale, superabile dall’iscritto solo alle condizioni fissate dalla Cassa stessa. La delibera n. 2/2003 del CdA richiedeva un’autocertificazione di non esercizio dell’attività, anche occasionale, e di non titolarità di partita IVA; la successiva delibera n. 123/2009 disciplina l’esclusione per i geometri dipendenti presso terzi, ipotesi estranea alla fattispecie.
Il geometra non ha vinto la presunzione nei modi indicati da tali delibere. La Corte d’appello ha quindi errato nel ritenere necessario, per assoggettare a contribuzione i proventi dell’attività, che l’incarico di amministratore implicasse l’impiego delle tipiche competenze del geometra. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, per i necessari accertamenti e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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