Ambito cognitivo e poteri istruttori del giudice di rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7978 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri del giudice sono diversi a seconda che la pronuncia rescindente abbia accolto il ricorso per violazione di norme di diritto, per vizi di motivazione ovvero per entrambe le ragioni. Nell’ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi. La decisione sull’ammissione della prova testimoniale appartiene alla esclusiva competenza del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se il vizio investe un punto decisivo della controversia, sicché è inammissibile il motivo che non illustri la decisività del mezzo di prova. La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo quando il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento liberamente valutabile come prova legale, non già quando eserciti il prudente apprezzamento in modo diverso da quello auspicato dalla parte.

Il Fatto

Il lavoratore proponeva domanda volte al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società, dal 1975 al 2011, e alla condanna della società al pagamento di differenze retributive sulla base della qualifica dirigenziale rivendicata. La domanda veniva rigettata in primo grado e la Corte d’appello confermava la decisione.

A seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte accoglieva i motivi concernenti il carattere apparente della motivazione sul rigetto dell’istanza di prova testimoniale e l’omessa motivazione sui periodi in cui l’interessato non rivestiva cariche sociali, demandando al giudice di rinvio di valutare le istanze istruttorie e di motivare sulla sussistenza del vincolo di subordinazione. La Corte di rinvio respingeva nuovamente la domanda, avverso tale sentenza il lavoratore proponeva un nuovo ricorso per cassazione per mancata osservanza dei principi enunciati nell’ordinanza rescindente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel disaminare il primo motivo, ricostruisce la portata dei poteri del giudice di rinvio, distinguendo la fattispecie dell’annullamento per violazione di legge, in cui il giudice deve solo uniformarsi al principio di diritto enunciato, da quella dell’annullamento per vizio di motivazione, in cui il giudice può valutare liberamente i fatti già acquisiti e indagare su altri fatti, ferme le preclusioni. Poiché l’ordinanza rescindente aveva censurato la sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali, la Corte di rinvio aveva legittimamente provveduto a valutare le istanze e a motivare l’inammissibilità dei capitoli di prova, richiamando l’assenza di puntuale indicazione dei contesti spazio-temporali e delle mansioni svolte.

La Corte precisa che la valutazione di ammissibilità delle prove appartiene esclusivamente al giudice di merito e che il vizio di motivazione per omessa ammissione può essere denunciato solo se investe un punto decisivo, ossia se la prova non ammessa sia idonea a invalidare con giudizio di certezza le altre risultanze istruttorie. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a dedurre l’erroneità della valutazione, senza argomentare sul requisito della decisività della prova, rendendo il motivo inammissibile.

Con riferimento alla censura sulla mancata adesione al dictum rescindente in ordine alla sussistenza del vincolo di subordinazione, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha motivato l’insussistenza del requisito sia per i periodi in cui l’interessato non rivestiva cariche sociali — valorizzando la lettera di assunzione sottoscritta nella duplice veste di datore e lavoratore e l’assenza di allegazioni sull’effettiva instaurazione del rapporto — sia per il periodo successivo, rilevando la mancanza di allegazioni sulla eterodirezione. Le critiche del ricorrente, prospettate come violazione dell’art. 384 c.p.c., investono nella sostanza la valutazione del materiale istruttorio e si collocano inammissibilmente nel merito della quaestio facti, non revisionabile in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il proprio costante orientamento per cui la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo nelle ipotesi di anomalia nella valutazione della prova legale, mentre nel caso di specie il ricorrente contesta il prudente apprezzamento del giudice, censura estranea al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il ricorso è pertanto rigettato, con applicazione del criterio di soccombenza per le spese e del raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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