Obbligo contributivo Cassa geometri e attività connesse prive di competenze tecniche (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3665 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concetto di attività professionale rilevante ai fini dell’obbligo di iscrizione alle Casse previdenziali rientra, oltre all’espletamento delle prestazioni tipicamente riservate agli iscritti all’albo, anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale e nel cui svolgimento mette a frutto la specifica cultura derivante dalla formazione tipologica della sua professione. Il parametro di assoggettamento alla contribuzione è dunque la connessione fra l’attività da cui deriva il reddito e le conoscenze professionali su cui essa si fonda; limite di tale connessione è l’estraneità dell’attività alla professione. Le attività di segreteria, meramente esecutive o richiedenti conoscenze informatiche basilari restano estranee alla professione del geometra. Il motivo che censuri l’accertamento di fatto della Corte d’appello senza indicare il fatto storico decisivo omesso è inammissibile.
Il Fatto
La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti aveva iscritto d’ufficio una società di servizi tecnici e aveva richiesto il pagamento dei contributi previdenziali, sul presupposto che si trattasse di una società di ingegneria ai sensi dell’art. 90, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 163/2006.
La società ha proposto domanda di accertamento negativo del proprio obbligo contributivo. La Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda, escludendo che le attività svolte fossero riconducibili all’attività libero-professionale di geometra.
La Motivazione della Corte
La Cassa ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 16 R.D. n. 274/1929, art. 90, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 163/2006, art. 11 legge n. 773/1982 e art. 2, comma 3, del Regolamento di contribuzione della Cassa, per avere la Corte territoriale escluso che le attività della società rientrassero nella nozione di attività professionale di geometra.
La Corte richiama il proprio orientamento sull’individuazione delle attività libero-professionali rilevanti ai fini dell’obbligo di iscrizione alle rispettive Casse (Cass. n. 14684/2012, Cass. n. 9076/2013, Cass. n. 11013/2016, Cass. n. 31461/2021): nel concetto di attività professionale è incluso anche l’esercizio di attività non tipiche che presentino un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, perché richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale. Il parametro di assoggettamento è la connessione fra l’attività produttiva di reddito e le conoscenze professionali; il limite è l’estraneità dell’attività alla professione.
Nel caso concreto è stato accertato in fatto che la controricorrente svolge attività di segreteria, call center, help desk, archiviazione, inventariazione e data entry; rilascio di copie di visure, aggiornamenti e planimetrie catastali; riproduzione, ingrandimenti e riduzioni di disegni o immagini; supporto all’elaborazione computerizzata di dati topografici, geotecnici e planimetrici, senza alcuna redazione o valutazione dei dati.
La Corte d’appello ha ritenuto che nessuna di tali attività richiedesse le conoscenze tecniche su cui si fonda l’attività professionale di geometra: si tratta di attività di segreteria, meramente esecutive o richiedenti conoscenze informatiche basilari, estranee a quelle professionali.
Rispetto a tale accertamento il motivo si dimostra generico, limitandosi ad affermare che le prestazioni rientrerebbero nell’attività di geometra senza specificare in che modo siano connesse e presuppongano il bagaglio di competenze tecnico-professionali proprie della professione. Sebbene rubricato come violazione di legge, il motivo tende a criticare l’accertamento di fatto senza addurre alcun fatto storico decisivo omesso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza e con l’onere dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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