Iscrizione all’albo Mef richiesta solo per le attività principali nel Rti misto (Cass. civ. Sez. V n. 15565 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili. Ne consegue che, quando il servizio è affidato a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo misto, la qualifica soggettiva è necessaria solo per le società che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, ma non per quelle che svolgono attività secondarie di mero supporto, non fungibili con la prestazione principale e ad essa serventi. L’accertamento della natura principale o secondaria delle attività costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito. La titolarità attiva o passiva del rapporto controverso può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche per la prima volta in cassazione, se emerge dagli atti.
Il Fatto
La società contribuente impugna davanti al giudice tributario un avviso di accertamento Tarsu/Tia per gli anni 2010-2012, relativo a un immobile destinato a ristorazione. L’atto era stato emesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese concessionario del servizio per il Comune di Napoli.
La Commissione Tributaria Regionale, in rigetto dell’appello della società, dichiara inammissibili tutti i motivi di opposizione, ravvisando un giudicato formatosi su una precedente pronuncia che aveva ridotto la superficie tassabile. La società ricorre per cassazione con quattro motivi. Il Comune eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, mentre il RTI chiede la riunione con un procedimento connesso, nel frattempo definito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione del Comune. Il servizio di accertamento e riscossione era demandato, secondo la disciplina speciale dei rifiuti campani, a una società provinciale che l’aveva contrattualizzato nei confronti del RTI. Il Comune è rimasto estraneo sia all’emissione dell’avviso sia al rilascio della concessione. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 2951/2016, la Corte ribadisce che la titolarità attiva o passiva del rapporto è rilevabile d’ufficio, se emerge dagli atti, anche in sede di legittimità. Ne segue la cassazione senza rinvio della sentenza sul punto.
Il primo motivo, relativo al mancato accoglimento dell’istanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., è infondato. Sebbene la Commissione Regionale abbia erroneamente ravvisato un giudicato non ancora formatosi, questo è poi sopravvenuto con Cass. ord. n. 2728/2023. Richiamando Cass. ord. n. 26716/2019, la Corte ricorda che la sospensione presuppone un rapporto di pregiudizialità concreto e attuale e che spetta al ricorrente provare la pendenza della causa pregiudicante.
Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili. Essi contestano la legittimazione passiva della società, ma il giudicato esterno tra le parti preclude ogni rivalutazione dei fatti costitutivi della pretesa. Il fatto dirimente resta la mancata presentazione della denuncia di cessata occupazione ex art. 62 d.lgs. n. 507/1993.
Il quarto motivo, sulla nullità dell’avviso per mancata iscrizione all’albo Mef di una delle società del RTI, è infondato nel merito. La Corte distingue tra attività principali e secondarie: il requisito è richiesto solo per le imprese che svolgono prestazioni fungibili. La distinzione è venuta meno solo con il d.m. n. 101 del 2022, attuativo della legge n. 160/2019. Richiamando Cass. n. 31391/2024, la Corte conferma che Ottogas svolgeva attività secondarie, come accertato dal giudice di merito. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese verso il RTI.
Nota della Redazione
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