Esenzione IVA formazione professionale: il riconoscimento pubblico dell’ente è requisito necessario (Cass. civ. Sez. 5 n. 18310 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni didattiche e formative devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Il requisito soggettivo dell’esenzione non è integrato dal mero accreditamento presso un fondo bilaterale per la formazione, come il Fondo FormaTemp: tale accreditamento, disciplinato dal fondo stesso, non proviene da una pubblica amministrazione e non equivale al riconoscimento richiesto dalla norma. La natura commerciale dell’attività o lo scopo di lucro dell’ente non escludono di per sé l’esenzione, ma è necessario che l’organismo sia riconosciuto dallo Stato membro come avente finalità simili a quelle degli enti pubblici. Le prestazioni formative erogate da un soggetto privo di tale riconoscimento sono imponibili ai fini IVA e danno diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte sull’acquisto dei relativi servizi.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, agenzia per il lavoro, per il recupero a tassazione dell’IVA per un importo complessivo di 690.354,00 euro. L’amministrazione finanziaria contestava la detrazione dell’imposta versata dalla società alla consociata, soggetto attuatore dell’attività di formazione, su fatture emesse con applicazione dell’aliquota ordinaria. Secondo l’ufficio, le prestazioni di formazione professionale finanziate dal Fondo FormaTemp dovevano considerarsi esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciando sull’appello incidentale della società, aveva accolto la tesi del contribuente: la fattispecie doveva ritenersi imponibile, difettando in capo alla società erogatrice il requisito soggettivo del riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione, non essendo l’ente accreditato e non risultando riconosciuti i singoli corsi erogati. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione della norma di esenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha giudicato il motivo di ricorso infondato, confermando l’imponibilità delle prestazioni. Il Collegio ha richiamato il dato normativo: l’esenzione si applica alle prestazioni educative e formative «rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni», richiedendosi pertanto il concorso di un requisito soggettivo (il riconoscimento dell’ente) e di uno oggettivo (la natura didattica dell’attività).
Con riferimento al requisito soggettivo, la Corte ha valorizzato la disciplina del d.lgs. n. 276 del 2003, che definisce l’accreditamento come provvedimento con il quale le regioni riconoscono all’operatore l’idoneità a erogare servizi al lavoro. Ne deriva che la legittimazione a fornire prestazioni di formazione esenti è riservata alle agenzie per il lavoro e agli operatori accreditati mediante specifici provvedimenti regionali.
L’iscrizione nell’albo tenuto dal Fondo FormaTemp, conseguente a una procedura disciplinata dal fondo stesso, non è assimilabile a tale riconoscimento: l’autorizzazione e la vigilanza ministeriale concernono i criteri di gestione e le strutture di funzionamento del fondo, non già l’idoneità dell’ente a erogare i servizi di formazione nel senso richiesto dalla norma agevolativa.
La Corte ha inoltre richiamato l’art. 1, commi 38 e 39, della legge n. 207 del 2024, che ha espressamente qualificato come imponibili le prestazioni di formazione rese da enti finanziati tramite il fondo bilaterale, con clausola di salvataggio per i comportamenti pregressi. Pur non essendo qualificata come norma di interpretazione autentica, tale disposizione ha recepito un significato già insito nel sistema, come confermato dalla giurisprudenza unionale sulla corretta lettura dell’art. 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva n. 112/2006/CE.
Alla luce di tali argomenti, la mancanza del riconoscimento pubblico in capo alla società attuatrice rende le prestazioni dalla stessa rese soggette all’aliquota IVA ordinaria e legittima la detrazione operata dalla contribuente. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità e novità della questione.
Nota della Redazione
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