Autosufficienza del ricorso e onere di trascrizione delle relate di notifica (Cass. civ. Sez. V n. 15562 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., può riguardare esclusivamente un fatto storico e non le deduzioni difensive o gli elementi istruttori, poiché il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra il paradigma normativo. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario della specificità dei motivi, è rispettato quando l’indicazione dei documenti o degli atti processuali avvenga riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, con riferimento idoneo a identificare la fase del merito in cui furono prodotti. Ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, non essendo sufficiente il rinvio agli atti contenuti nel fascicolo di parte.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le sottese cartelle esattoriali. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma, accoglieva l’appello dell’agente della riscossione.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’omesso esame della mancata notifica delle cartelle e la violazione della disciplina degli interessi di mora e dell’aggio. L’agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate resistevano con controricorso; il Comune rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, con cui si denunciava il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente assumeva che il giudice di appello avesse riformato la decisione di primo grado sulla mancata notifica delle cartelle senza esaminare la regolarità di quella notifica.
La doglianza è disattesa. La Corte rileva che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, richiede un fatto storico; non costituiscono fatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori, e il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non è inquadrabile nel paradigma normativo. Nella specie il ricorrente aveva prospettato profili attinenti alle risultanze probatorie, la cui rivalutazione è preclusa.
Sul punto la Corte richiama il principio per cui, contestata la rituale notifica delle cartelle, per il rispetto della specificità è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti notificatori, così da consentire la verifica in base alla sola lettura del ricorso. Il ricorrente non aveva riportato tali atti.
La Corte dà atto dell’orientamento nomofilattico che interpreta in maniera elastica l’autosufficienza, anche in conformità al nuovo testo dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. novellato dal d.lgs. n. 149/2022 e ai principi della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, che la ritiene compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU a condizione che, secondo proporzionalità, non trasmodi in eccessivo formalismo. Nel caso concreto, però, le censure non consentivano una chiara cognizione dei fatti, non essendo stata trascritta nemmeno la relata di notifica delle cartelle.
Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che, in tema di contenzioso tributario, è requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, per far valere vizi di un atto pregresso autonomamente impugnabile, la mancata notificazione di tale atto anteriore. Poiché le cartelle erano state ritualmente notificate e non impugnate, ogni contestazione sull’ammontare del debito, inclusi interessi di mora e aggio, doveva essere formulata avverso di esse. Gli interessi maturati dopo la notifica trovavano determinazione automatica nella legge, senza necessità di motivazione ulteriore.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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