Iscrizione ipotecaria, giurisdizione e natura dei crediti sottesi (Cass. civ. Sez. V n. 18870 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento. La cognizione appartiene al giudice ordinario quando i crediti sottesi non hanno natura tributaria, come per i crediti previdenziali, e al giudice tributario quando hanno natura tributaria. Se l’iscrizione si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari, la giurisdizione si ripartisce tra i due giudici, ciascuno per il proprio ambito. L’art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis, consente al giudice tributario di risolvere solo in via incidentale le questioni estranee alla propria giurisdizione, ma non di estendere la cognizione ai crediti non tributari.

Il Fatto

La controversia origina dall’impugnazione di una iscrizione ipotecaria notificata a una contribuente, per un importo derivante da numerose cartelle di pagamento, un avviso di addebito e un avviso di accertamento. La contribuente impugnava l’atto davanti alla giustizia tributaria; la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso originario, mentre la Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello, annullava le cartelle ritenendo maturata la prescrizione quinquennale per i debiti diversi da quelli erariali, facendo salva la sola cartella per crediti erariali, soggetta a prescrizione decennale.

L’agente della riscossione propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, censurando il difetto di giurisdizione del giudice tributario sui crediti di natura non tributaria e l’omesso esame di atti interruttivi della prescrizione. La controricorrente resiste e propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la richiesta di cessazione della materia del contendere per i crediti di importo inferiore a € 1.000,00. Richiamando l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018 e le modifiche introdotte dalla legge n. 197/2022, la Corte rileva che i carichi in questione, per natura, ammontare e risalenza, rientrano nello stralcio, con la conseguenza che le pretese corrispondenti sono annullate ex lege e il ricorso principale resta limitato ai crediti delle due cartelle residue.

Sul primo motivo, la Corte accoglie la censura di difetto di giurisdizione. Secondo l’orientamento consolidato, nelle controversie aventi ad oggetto l’iscrizione ipotecaria rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546/1992; quando l’iscrizione riguarda in parte crediti tributari e in parte non tributari, la giurisdizione si ripartisce tra giudice tributario e giudice ordinario. Trattandosi di crediti previdenziali, le due cartelle sono sottratte alla cognizione del giudice tributario, essendone riservata in via esclusiva la cognizione al giudice ordinario. La relativa statuizione viene cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ.

Il secondo motivo del ricorso principale resta assorbito dall’accoglimento del primo, per l’accertato difetto di giurisdizione.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è dichiarato inammissibile: il giudice di appello non ha omesso di pronunciarsi, avendo implicitamente rigettato l’appello per essere intervenuta acquiescenza parziale e conseguente giudicato interno sulle cartelle non espressamente richiamate nell’atto di appello. La Corte ribadisce che l’impugnazione mancata di una statuizione autonoma, che esaurisca un tema controverso, determina il giudicato in parte qua.

Il secondo motivo incidentale è infine infondato: la scadenza del termine per opporsi all’atto di riscossione non produce la conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale, ma i tributi erariali soggiacciono comunque alla prescrizione decennale in mancanza di termini differenti, non costituendo prestazioni periodiche. La sentenza impugnata è pertanto confermata per il resto, con compensazione delle spese di merito e condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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