Società di comodo e schermo societario: censure inammissibili se mirano al merito (Cass. civ. Sez. V n. 14370 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato sull’asserita oggettiva inesistenza di operazioni fatturate, le censure dell’Amministrazione finanziaria che contestino la qualificazione della società fornitrice come società non operativa ai sensi dell’art. 30 l. n. 724/1994 sono inammissibili se non colgono la ratio decidendi, avendo il giudice di merito escluso non solo i requisiti reddituali e patrimoniali delle società di comodo, ma anche la configurabilità di un mero schermo societario. Parimenti inammissibile è la doglianza che, pur formalmente dedotta come omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., tenda in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto del giudice di merito, il cui sindacato in sede di legittimità è limitato al profilo logico-formale e della correttezza giuridica. È infine inammissibile, per difetto di interesse, la censura rivolta contro argomentazioni costituenti obiter dictum, prive di effetti sul dispositivo.
Il Fatto
All’esito di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’Amministrazione finanziaria notificava a una società avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi al 2012. Il presupposto era il ricevimento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da una seconda società, facente parte dello stesso gruppo imprenditoriale, avente a oggetto il noleggio di imbarcazioni. L’Ufficio assumeva che tale fornitrice fosse una società di comodo, poiché i beni erano utilizzati dalle persone fisiche detentrici delle quote.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, escludendo i requisiti di cui all’art. 30 l. n. 724/1994 e la prova della natura fittizia della fornitrice. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello erariale, confermando che la società aveva sostenuto costi e svolto attività anche verso terzi, con ricavi. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 l. n. 724/1994, 32 e ss. d.P.R. n. 600/1973 e 53 Cost., sostenendo che la normativa sulle società non operative non impediva all’Amministrazione di ravvisare, su base presuntiva, un abuso della forma giuridica societaria per fini personali dei soci. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse: i giudici d’appello non si erano limitati a escludere i presupposti delle società non operative, ma avevano disatteso la prospettazione dello schermo societario, riconoscendo nella fornitrice una società commerciale con costi e ricavi dichiarati, attività verso terzi estranei alla compagine e un volume d’affari nel 2012 di euro 458.000,00.
Anche il secondo motivo, incentrato sull’omessa pronuncia, è stato ritenuto inammissibile. La doglianza non investiva una domanda non esaminata, ma sollecitava una rivalutazione dell’accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere le risultanze ritenute idonee, salvo i casi tassativi di legge, richiamando Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019 e Cass. n. 331 del 2020.
Il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917/1986, 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., contestando l’affermazione della CTR secondo cui l’inerenza dei costi alberga di per sé nell’inesistenza. La Corte lo ha giudicato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi: l’accertamento contestava l’oggettiva inesistenza delle operazioni, mentre la CTR aveva riconosciuto l’effettività dell’attività commerciale e delle operazioni. L’affermazione sull’inerenza costituisce un obiter dictum rispetto al thema decidendum, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse delle censure rivolte contro argomentazioni ad abundantiam, secondo il principio di Cass. n. 22380 del 2014.
Il ricorso è stato conclusivamente rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione della contribuente.
Nota della Redazione
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