Iscrizione ipotecaria nulla senza comunicazione preventiva al contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 28856 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incide in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione dell’intenzione di procedervi e dalla concessione di un termine di trenta giorni per l’esercizio del diritto di difesa. Tale obbligo sussiste anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, poiché la disposizione ha valenza meramente interpretativa ed è espressione del più generale principio del contraddittorio endoprocedimentale immanente nell’ordinamento tributario. L’omessa attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione per violazione del diritto di partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione conserva efficacia fino alla declaratoria giudiziale di illegittimità.
Il Fatto
L’Agente della riscossione proponeva appello avverso la sentenza con cui la CTP di Caserta aveva accolto il ricorso del contribuente contro un’iscrizione ipotecaria e un estratto di ruolo relativo a settantatré cartelle di pagamento, ritenendo non provata la fondatezza della pretesa tributaria. La CTR della Campania accoglieva il gravame, escludendo la nullità dell’iscrizione per assenza di comunicazione preventiva, sul rilievo che l’obbligo era stato introdotto solo con il d.l. n. 70/2011, e considerando irrilevante l’eccezione di prescrizione formulata in appello.
Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo la nullità della sentenza per vizi di legittimazione processuale dell’Agente, per violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, per omesso esame di un fatto decisivo, per mancata produzione degli originali a fronte del disconoscimento delle copie e per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo richiamando le Sezioni Unite n. 30008 del 2019: l’Agenzia della riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro senza formalità, e la costituzione a mezzo dell’uno o dell’altro patrocinio postula implicitamente la sussistenza del presupposto di legge, senza necessità di allegazione o prova. Il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente previsto salvo conflitto, indisponibilità o apposita delibera, ma per il giudizio di merito l’appello a mezzo di avvocato del libero foro era legittimo.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte afferma che l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente e dalla concessione del termine di trenta giorni per presentare osservazioni o effettuare il pagamento. L’art. 77, comma 2-bis, introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, ha valenza meramente interpretativa, perché esprime il più generale principio dell’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell’ordinamento tributario, con richiamo alle Sezioni Unite n. 19667 del 2014 e alle Sez. VI-V n. 30534 del 2019. La nullità dell’iscrizione consegue alla violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta di Nizza. Resta ferma la natura reale dell’ipoteca, che conserva efficacia fino alla declaratoria giudiziale di illegittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne afferma l’ammissibilità e la fondatezza. Il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi riconducibili alle previsioni dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., pur senza formule sacramentali. Il ricorrente può dedurre l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione senza esplicita menzione del n. 4), purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione, come nel caso di specie, in cui la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa a sedici cartelle per le quali l’Agente non aveva prodotto alcun documento a sostegno della pretesa.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza: il ricorrente non ha trascritto l’atto con cui avrebbe disconosciuto la conformità delle copie. La Corte ricorda che l’art. 2719 cod. civ. esige l’espresso disconoscimento della conformità all’originale, con applicazione della disciplina degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., richiamando le Sez. VI-I n. 13425 del 2014 e Sez. II n. 4053 del 2018.
Anche il quinto motivo è inammissibile. Non vi è omessa pronuncia, avendo la CTR escluso la proponibilità dell’eccezione; il ricorrente ha inoltre violato il principio di specificità, non indicando le tipologie di imposte. Le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 hanno statuito che l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 incide sull’interesse ad agire e si applica anche ai processi pendenti, dovendo essere dimostrato nei modi indicati. La Corte accoglie quindi il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo, dichiara inammissibili i restanti e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione.
Nota della Redazione
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