Isolamento diurno: durata da motivare con l’art. 133 cod. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 34752 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’isolamento diurno previsto dall’art. 72, secondo comma, cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale autonoma e non di modalità esecutiva della pena dell’ergastolo: esso sanziona i delitti concorrenti con quello per cui è inflitto l’ergastolo, che altrimenti resterebbero impuniti. Ne consegue che l’effetto ostativo ai benefici penitenziari opera solo per la durata dell’isolamento, restando pienamente applicabili i benefici per l’espiazione dell’ergastolo. La mancata previsione legislativa di un termine per l’applicazione non contrasta con la funzione rieducativa della pena. Il giudice che ne determina la durata deve però applicare i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., valutando anche la condotta contemporanea o susseguente al reato; la motivazione che ometta tale parametro è viziata.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, su istanza del Procuratore generale, aveva disposto a carico di un detenuto l’isolamento diurno per dieci mesi. Il provvedimento si fondava su una condanna all’ergastolo, su un cumulo di pene concorrenti e su un’ulteriore condanna a ventidue anni di reclusione, richiamando l’art. 72, secondo comma, cod. pen. La Corte territoriale aveva ritenuto congrua quella misura in ragione della rilevante inclinazione a delinquere del condannato, desunta dalla gravità e dalle modalità dei reati commessi.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione dei termini dell’estradizione concessa dalla Spagna, la tardività dell’applicazione della misura, l’irragionevolezza e sproporzione della sanzione e, infine, la carenza di motivazione sulla durata. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla durata.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Il primo motivo è manifestamente infondato: il ricorrente considera l’isolamento diurno una modalità esecutiva dell’ergastolo, ma si tratta di una pena autonoma che si aggiunge a quella dell’ergastolo per l’espiazione di pene ulteriori. L’effetto ostativo ai benefici penitenziari non incide sull’espiazione dell’ergastolo, perché opera solo per la durata dell’isolamento; i termini dell’estradizione non risultano pertanto violati.

Anche il secondo motivo è infondato. La Corte ha osservato che l’isolamento è divenuto applicabile solo dopo il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna per gli ulteriori delitti, l’ultima delle quali è divenuta irrevocabile in epoca distante dall’inizio della detenzione. Le norme non prevedono un limite temporale per l’applicazione, che è obbligatoria: l’irrogazione ed espiazione di una pena a distanza di tempo sono situazioni consentite dall’ordinamento, entro il limite della prescrizione. Il raggiungimento di un elevato grado di rieducazione non esclude l’applicazione della pena, che può solo essere modulata nella durata.

Il terzo motivo è respinto per le medesime ragioni: la previsione non contrasta con la funzione rieducativa della pena, e la fissazione di un termine diverso da quello di estinzione violerebbe il principio di uguale trattamento di situazioni analoghe. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la mancata previsione di un termine non contrasta con l’art. 27, comma terzo, Cost., poiché durante l’isolamento si ha attenuazione, ma non soppressione, del trattamento penitenziario.

È invece fondato il quarto motivo. L’isolamento diurno ha natura di sanzione penale, sicché il giudice, nel determinarne la durata, deve tener conto dei criteri dell’art. 133 cod. pen. fornendo adeguata motivazione. L’ordinanza impugnata ha valutato la capacità a delinquere solo con riferimento all’epoca di consumazione dei reati, omettendo il parametro della condotta susseguente al reato: il processo rieducativo già svolto, desumibile dalla concessione di benefici penitenziari, deve essere valutato perché la pena mantenga la sua funzione rieducativa e non solo retributiva. Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, limitatamente alla durata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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