Misure alternative e prognosi negativa fondata sui precedenti (Cass. pen. Sez. I n. 34753 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, la concessione del beneficio presuppone la duplice valutazione della idoneità della misura alla rieducazione del reo e alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. È giustificato il giudizio prognostico negativo quando il giudice di merito accerta una rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie. L’emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto non impedisce di ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali. Il controllo di legittimità non può sostituire alla valutazione del giudice di merito, non viziata, una diversa considerazione dei fatti o della loro gravità.
Il Fatto
La ricorrente, detenuta, aveva domandato al Tribunale di sorveglianza la sostituzione della detenzione in carcere con la detenzione domiciliare. L’istanza riguardava reati commessi tra il 2015 e il 2021, a fronte dei quali risultavano pendenti procedimenti per delitti analoghi commessi nel 2022.
Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 10 marzo 2026, ha respinto la domanda per la gravità e la prossimità nel tempo dei reati, la presenza di procedimenti ancora pendenti e la descrizione della ricorrente, nelle informazioni di polizia, come frequentatrice di soggetti gravemente pregiudicati. La relazione dell’istituto di pena ha menzionato due episodi disciplinari, pur rilevando la correttezza della condotta successiva. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in due motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che la concessione della misura alternativa esige sempre dal Tribunale di sorveglianza una attenta valutazione della sua idoneità a contribuire alla rieducazione e a prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Entrambi i criteri sono fissati dalle norme e vanno apprezzati congiuntamente, non essendo sufficiente il solo dato del percorso trattamentale.
Secondo la Corte, il giudice di merito ha effettuato tale valutazione, rilevando che la condotta della ricorrente è stata caratterizzata dalla commissione di una pluralità di gravi reati, per uno dei quali il procedimento è ancora pendente, lungo un arco temporale prolungato e relativamente recente. Da ciò ha desunto una notevole pericolosità sociale e una rilevante inclinazione a delinquere, tale da fondare una prognosi negativa sulla capacità di astenersi dal commettere altri reati. Il ragionamento è stato ritenuto logico e non contraddittorio, in conformità al principio per cui il giudizio prognostico negativo è giustificato quando il giudice accerta una rilevante propensione a delinquere sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie (Sez. I n. 38953 del 18.06.2021).
La Corte osserva poi che la decisione risulta supportata dalle relazioni comportamentali degli istituti penitenziari. Le due violazioni disciplinari e la condotta corretta con buona revisione critica non hanno portato a una proposta trattamentale favorevole alla misura alternativa. L’unica ipotesi formulata prevede esperienze esterne temporanee mediante permessi premio, rispetto ai quali gli operatori carcerari hanno suggerito una gradualità nella concessione dei benefici penitenziari. Pertanto, la pericolosità sociale e il pericolo di recidiva sono stati ritenuti ancora attuali.
Quanto al percorso rieducativo, la Corte esclude che l’ordinanza lo abbia omesso di valutare: esso è stato esplicitamente menzionato, ma ritenuto allo stato inidoneo a consentire l’applicazione di una misura extramuraria, in ragione del forte pericolo di recidiva. Il giudice di merito, anche a fronte di elementi positivi, può legittimamente esigere un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali, specie se il reato è sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. I n. 22443 del 17.01.2019). La ricorrente, in realtà, sollecita una diversa valutazione dei fatti, ma il controllo di legittimità è limitato ai vizi dell’art. 606 cod. proc. pen., non potendo la Corte sostituire la propria alla valutazione del giudice di merito (Sez. U n. 6402 del 30.04.1997). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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