Errore percettivo sulla confisca diretta e revoca del provvedimento di inammissibilità (Cass. pen. Sez. 2 n. 2213 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. la valutazione della Corte di cassazione che, nell’esaminare un motivo di ricorso, ne abbia affermato l’inammissibilità per mancata devoluzione in appello di una statuizione che, in realtà, era stata introdotta solo con la sentenza resa in sede di rinvio. L’errore percettivo non ha natura valutativa ma si innesta su un sostrato fattuale non correttamente percepito, consistente nell’avere considerato proponibile in appello una censura che in quella sede non poteva essere proposta. Il provvedimento viziato va revocato limitatamente alle statuizioni inerenti alla confisca delle somme di denaro, con annullamento della sentenza di merito e rinvio per nuovo giudizio sul punto. La Corte, in applicazione dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., può adottare contestualmente una pronuncia definitiva, qualora il motivo di ricorso risulti fondato.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con sentenza depositata il 2 settembre 2025, aveva rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 4 luglio 2024 che, pronunciando in sede di rinvio, aveva dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati di truffa aggravata e di falso contestati, confermando le statuizioni civili e revocando la confisca per equivalente disposta a carico dell’imputato.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore percettivo nella parte in cui la sentenza di legittimità aveva ritenuto che la censura sulla confisca del denaro avesse ad oggetto un punto della decisione non devoluto in appello.
La Motivazione della Corte
La sentenza impugnata con il rimedio straordinario aveva dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la censura sulla natura della confisca del denaro riguardasse un punto non devoluto in appello, richiamando le preclusioni fissate dall’art. 585 cod. proc. pen.. La Corte ha rilevato che tale valutazione era frutto di un errore percettivo: la sentenza di primo grado aveva infatti disposto la confisca per equivalente del profitto dei reati, mentre la sentenza di rinvio aveva ritenuto che la prescrizione comportasse la revoca delle sole confische per equivalente sui beni diversi dal denaro, qualificando invece come confisca diretta quella sulle somme in sequestro.
La natura diretta della confisca del denaro era stata affermata per la prima volta dal giudice di secondo grado in sede di rinvio, con la conseguenza che l’appellante non poteva censurare una statuizione estranea alla pronuncia di primo grado. La censura, in realtà non proponibile in appello, non poteva che essere oggetto di impugnazione con il ricorso per cassazione.
La Corte ha precisato che la definizione del procedimento davanti a sé non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della caducazione e della successiva celebrazione del rinnovato giudizio, potendosi adottare, come nel caso di specie, un’immediata pronuncia che, se di accoglimento, sostituisce la precedente, in conformità con il precedente Sez. 2, n. 9386 del 26/02/2025, Fugulin, Rv. 287656 – 01.
Nel merito, il motivo di ricorso è stato ritenuto fondato: la sentenza di appello non aveva esplicitato le ragioni della ritenuta natura diretta della confisca delle somme di denaro, escludendole in via assiomatica dall’obbligo restitutorio conseguente alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La censura del ricorrente era puntuale e specifica, lamentando la mancanza assoluta di motivazione sulla derivazione dal reato delle somme sequestrate e l’omessa pronuncia sulla eccedenza rispetto alla misura ablatoria disposta dal Tribunale.
La Corte ha quindi revocato la propria precedente sentenza, limitatamente alle statuizioni inerenti alla confisca delle somme di denaro, annullando sul punto la sentenza della Corte di appello di Milano con rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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