Ius superveniens e giudizio di rinvio: vale il tempus regit actum (Cass. civ. Sez. V n. 10 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incidenza dello ius superveniens sul giudizio di rinvio, il giudice di merito non deve tener conto delle modifiche processuali intervenute medio tempore, a prescindere dalla distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio, che ha effetto solo descrittivo. La causa che perviene al giudice del rinvio è sempre la stessa e pende fin dal primo giorno, sicché la diversa qualificazione del rinvio non ha ricadute pratiche in presenza di una disciplina processuale sopravvenuta. A fronte di una chiara disciplina transitoria non può nemmeno porsi la questione di una violazione del principio tempus regit processum, perché è il legislatore a risolvere ex ante il problema dell’applicabilità delle norme sopravvenute. Ne deriva che, se il giudizio è stato introdotto prima dell’entrata in vigore della riforma, resta fermo il termine di impugnazione precedentemente previsto.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito d’impresa dichiarato dal contribuente per l’anno d’imposta 1998. Il ricorso del contribuente è stato rigettato in primo grado; l’appello è stato poi dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale perché la parte si era difesa personalmente in una controversia di valore superiore ai 5 milioni di lire, per la quale era necessario un difensore abilitato.
La Cassazione, con una precedente pronuncia del 2008, ha cassato quella decisione rinviando al giudice di primo grado, unico competente a fissare il termine per munirsi di difensore o a dichiarare l’inammissibilità. In sede di rinvio la Commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente il ricorso. L’ufficio ha proposto appello e la C.T.R. della Liguria lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo, notificato oltre il termine semestrale previsto dopo la riduzione operata dalla legge n. 69 del 2009. Da qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione degli artt. 51 d. Lgs. 546/1992 e dell’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dagli artt. 46 e 58 della legge n. 69/2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’Agenzia sostiene che la notificazione dell’appello, effettuata nel termine annuale, era tempestiva, essendo il primo grado instaurato nel 1995, prima dell’entrata in vigore della riduzione dei termini.
La Corte ricostruisce il contrasto insorto sull’applicazione del principio del tempus regit actum, ritenuto da alcune pronunce (Cass. n. 22407 del 2020) inapplicabile nel caso di rinvio restitutorio. Il contrasto è stato composto all’interno della Sezione con le sentenze n.ri 25145 e 25147 del 19 settembre 2024.
Secondo il principio affermato, il giudice di merito non deve tener conto delle modifiche processuali intervenute medio tempore, a prescindere dalla distinzione tra rinvio prosecutorio e restitutorio, che ha effetto solo descrittivo per la determinazione dei poteri del giudice nel riesame della controversia, senza alcuna ricaduta pratica in caso di disciplina processuale sopravvenuta.
La Corte rimedita l’orientamento espresso da Cass. n. 22407 del 2020. La distinzione tra le due forme di rinvio non ha e non può avere ricadute pratiche in termini di applicazione di una disciplina intervenuta medio tempore, perché la causa che perviene al giudice ad quem è sempre la stessa e pende fin dal primo giorno.
Con la specifica disciplina transitoria è il legislatore a risolvere ex ante il problema dell’applicabilità delle norme processuali sopravvenute. Nel caso concreto il giudizio è stato introdotto con atto depositato il 27 febbraio 1995, con conseguente applicazione del termine annuale di impugnazione già previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., non avendo effetto la successiva abbreviazione. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 9 dicembre 2013 e l’appello notificato il 25 ottobre 2014, l’impugnazione era tempestiva. La sentenza è cassata con rinvio perché il giudice di merito provveda all’esame della controversia e al regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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