Abuso del diritto per interposizione di società immobiliare nel leasing del professionista (Cass. civ. Sez. 5 n. 11779 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000 la condotta del professionista che, costituendo con i propri familiari una società immobiliare interposta, converta canoni di leasing immobiliare, indeducibili alla data di stipula, in canoni di locazione commerciale integralmente deducibili, realizzando un vantaggio fiscale indebito in difetto di ragioni extrafiscali non marginali. La mancata esposizione di specifiche argomentazioni su singole eccezioni non determina omessa pronuncia quando la decisione adottata, incompatibile con le tesi difensive, ne comporti il rigetto implicito.
Il Fatto
Un professionista, nel 2006, costituiva con la moglie e i figli una società immobiliare finalizzata all’acquisto in leasing di un immobile da destinare all’attività professionale, stipulando poi con la stessa un contratto di locazione commerciale. L’Amministrazione finanziaria, con avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, disconosceva la deduzione dei canoni versati alla società, contestando l’abuso del diritto per interposizione. L’Ufficio rilevava che la costituzione della società rispondeva unicamente allo scopo di aggirare l’indeducibilità dei canoni di leasing immobiliare, prevista per i lavoratori autonomi alla data di stipula del contratto.
La Motivazione della Corte
La sentenza ricostruisce il quadro normativo dell’abuso del diritto, muovendo dalle Sezioni Unite n. 30055 del 2008 e dalla successiva codificazione dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, introdotto dal d.lgs. n. 128/2015. La Corte ribadisce che la disposizione, anche quando non applicabile ratione temporis, rileva in chiave interpretativa definendo l’evoluzione già tracciata dalla giurisprudenza e dalle fonti nazionali e unionali.
La Corte esclude il vizio di motivazione apparente, ritenendo che i giudici di merito abbiano chiaramente enunciato il percorso logico-giuridico posto a fondamento della decisione. La condotta del professionista che, attraverso una società immobiliare costituita con i familiari, ottiene la deduzione integrale dei canoni di locazione commerciale versati a fronte di un leasing immobiliare, risulta priva di sostanza economica e finalizzata esclusivamente al conseguimento di un indebito risparmio d’imposta.
Quanto ai motivi di ricorso concernenti l’omessa pronuncia, la Corte li dichiara inammissibili, ravvisando la configurabilità di un rigetto implicito delle eccezioni sollevate dal contribuente. La decisione adottata, ritenendo legittima la pretesa fondata sull’abuso del diritto, risulta incompatibile con le tesi difensive relative al difetto di motivazione dell’avviso, all’assenza del vantaggio fiscale e alla sussistenza di ragioni extrafiscali, superandole come necessario antecedente logico-giuridico.
Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.