La servitù coattiva si estingue quando il fondo acquista un accesso autonomo alla strada pubblica (Trib. Siracusa 318/2026)
Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 318/2026, R.G. n. 3356/2022 — Giudice dott.ssa Angela Dell’Ali
Il principio
La servitù di passaggio costituita mediante atto di divisione per rimediare all’interclusione del fondo deve presumersi coattiva, anche se formalizzata negozialmente, quando dal titolo non emerga la volontà di assoggettarla al regime delle servitù volontarie. Essa si estingue ai sensi dell’art. 1055 c.c. quando il fondo dominante, considerato unitariamente, acquisisca un accesso autonomo e concretamente utilizzabile alla strada pubblica.
Il fatto
Un proprietario chiedeva l’estinzione della servitù costituita nel 1977 sul proprio fondo a favore di quello assegnato alla sorella, originariamente intercluso. La convenuta aveva successivamente acquistato una particella confinante con la strada provinciale SP 24 Palazzolo Acreide-Noto. La stessa contestava la natura coattiva del passaggio e chiedeva in riconvenzionale di accertarne l’usucapione e di ordinare il ripristino del percorso.
La motivazione
Il Tribunale ricostruisce la funzione dell’atto del 1977: la divisione del compendio familiare aveva lasciato il fondo della convenuta privo di accesso alla pubblica via e il passaggio era stato istituito proprio per eliminare tale interclusione. In base a Cass. n. 2922/2014, la servitù costituita in sede di divisione per questa finalità ha natura coattiva, salvo che il titolo esprima una diversa volontà, assente nel caso concreto.
La CTU accertava che il compendio della convenuta, dopo l’acquisto della particella confinante con la SP 24, disponeva di un collegamento diretto e autonomo alla strada. Secondo Cass. n. 20518/2020, l’interclusione deve essere verificata considerando il fondo nella sua unitarietà; non rileva che il nuovo accesso sia diverso da quello originario, purché sia concretamente praticabile e non imponga un sacrificio sproporzionato. Nel caso esaminato non risultavano dispendi o disagi tali da rendere ancora necessario il passaggio sul fondo dell’attore.
È respinta la domanda riconvenzionale di usucapione. L’art. 1061 c.c. consente l’acquisto per usucapione soltanto delle servitù apparenti: la mera utilizzazione continuata di un percorso non basta senza opere visibili e permanenti, specificamente destinate a rendere riconoscibile il peso reale. Richiamando Cass. n. 27344/2024, n. 21675/2024 e n. 29174/2024, il giudice rileva che la convenuta non aveva provato segni stabili e inequivoci ulteriori rispetto al semplice transito.
Implicazioni pratiche
Per ottenere l’estinzione ex art. 1055 c.c. occorre dimostrare non soltanto un accesso alternativo astratto, ma la concreta cessazione della necessità originaria. L’acquisto di una particella contigua alla strada può far venir meno l’interclusione dell’intero compendio. Chi invoca l’usucapione deve invece provare opere apparenti e permanenti, non la sola abitudine al passaggio.
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