Lavori extracontrattuali e varianti: il compenso spetta anche nell’appalto a corpo (Cass. civ. Sez. II n. 15357 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto a corpo, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d’opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l’esecuzione migliore o a regola d’arte dell’appalto, o comunque rientrino nel piano dell’opera; sono invece lavori extracontrattuali se dotati di individualità distinta da quella dell’opera originaria, pur se ad essa connessi, ovvero se ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge. Nel primo caso l’appaltatore è in linea di principio obbligato a eseguirle; nel secondo le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto. Le opere diverse e ulteriori rispetto all’originario progetto danno diritto al relativo compenso anche quando il prezzo sia stato definito in modo globale a corpo. Qualora poi si tratti di variazioni apportate al progetto dal committente, ai sensi dell’art. 1661 cod. civ., l’appaltatore ha diritto al compenso anche se il prezzo dell’opera è stato determinato globalmente.
Il Fatto
Una società cooperativa e una società di costruzioni stipulavano un contratto di appalto a corpo per la realizzazione di un complesso immobiliare, con termine contrattuale di diciotto mesi e penale da ritardo. Le parti si contestavano reciprocamente inadempienze. L’appaltatrice chiedeva la risoluzione del contratto in danno della committente e il pagamento del prezzo dei lavori eseguiti e di quelli extra-capitolato; la committente chiedeva a sua volta la risoluzione per il ritardo nella consegna, oltre al risarcimento per opere mancanti e vizi. Nel giudizio venivano coinvolti anche il direttore dei lavori e i soci della cooperativa.
Il Tribunale rigettava le domande di risoluzione e, dopo la compensazione delle reciproche obbligazioni, condannava la committente al pagamento di un saldo in favore dell’appaltatrice, riconoscendo crediti verso alcuni soltanto dei soci. La Corte di Appello riduceva l’importo dovuto dalla committente, escludeva la debenza della penale per ritardo ritenendo il termine decorrente da data posteriore a quella fissata in contratto, negava il compenso per i lavori eseguiti in variante per la natura a corpo dell’appalto e confermava il capo relativo ai soci. Entrambe le società proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso della cooperativa, notificato per primo, è qualificato come principale; quello della società di costruzioni come incidentale. Il primo motivo del ricorso principale, che deduce violazione del giudicato interno sulla debenza della penale, è infondato: l’appello dell’appaltatrice aveva investito l’intera statuizione sulla penale, riaprendo la cognizione e riespandendo il potere del giudice di merito. Non vi è pertanto violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.
Il secondo motivo del ricorso principale, relativo alla comparazione delle inadempienze, è inammissibile: la valutazione comparativa dei comportamenti delle parti contraenti, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità delle trasgressioni, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. La Corte d’Appello aveva accertato che l’inadempimento più rilevante, causa dell’alterazione del sinallagma, era quello della committente.
Quanto alle eccezioni di inammissibilità del ricorso incidentale, la Corte le rigetta: la procura incorporata nell’atto di impugnazione si presume rilasciata anteriormente alla notifica e la sua mancata riproduzione nella copia notificata non ne pregiudica la validità, essendo sufficiente la presenza nell’originale. L’indicazione delle parti intimate, pur non nominativa, risulta inequivocabile dal contesto e dai richiami agli atti dei gradi precedenti.
È invece fondato il primo motivo del ricorso incidentale. La Corte d’Appello aveva negato il compenso per le opere ulteriori sul presupposto della natura a corpo dell’appalto. Il Collegio ribadisce la distinzione tra varianti in corso d’opera e lavori extracontrattuali, e afferma che nel caso di specie le opere diverse e ulteriori davano diritto al compenso nonostante il prezzo globale. Quand’anche qualificate come variazioni apportate al progetto dal committente, esse avrebbero dato diritto al compenso ai sensi dell’art. 1661 cod. civ. Il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale sono dichiarati inammissibili. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.
Nota della Redazione
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