Buoni postali fruttiferi, variazione in peius dei tassi e affidamento del risparmiatore (Cass. civ. Sez. I n. 15363 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni postali fruttiferi, la facoltà riconosciuta al Ministro del Tesoro di modificare i tassi di rendimento, anche in peius e con riguardo alle emissioni anteriori, integra il contenuto del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c., senza ledere l’affidamento del risparmiatore. La variazione sfavorevole del tasso non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo per il futuro, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto che la dispone. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di variazione è presunzione assoluta di conoscenza e non ammette prova contraria; la messa a disposizione della tabella integrativa non costituisce un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione. L’eventuale condotta del collocatore e la dedotta omessa informazione non rilevano, ove il danneggiato non provi il pregiudizio subito.

Il Fatto

La ricorrente, intestataria di buoni postali fruttiferi delle serie “O” e “P”, emessi tra il 1982 e il 1986, ne aveva chiesto la riscossione tra il 2011 e il 2016, percependo una somma assai inferiore a quella attesa. L’Emittente aveva applicato i tassi stabiliti dal D.M. 13.6.1986, n. 148, che, in forza dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, consentiva la modifica dei rendimenti anche per le emissioni precedenti.

Il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato il rigetto, escludendo la violazione dei principi di buona fede e l’esistenza di un affidamento tutelabile sull’invariabilità del tasso. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui l’Emittente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, denunciano l’omesso esame delle prove sulla condotta del collocatore e la violazione dei principi di buona fede contrattuale. La Corte li ritiene non fondati: il giudice di merito, sulla scia della Corte cost. n. 26/2020, ha escluso che il risparmiatore potesse fare ragionevole affidamento sull’invariabilità del tasso. L’accertamento sul collocatore diventa quindi superfluo, e la doglianza si risolve in una inammissibile richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

Il terzo motivo contesta la presunzione assoluta di conoscenza legata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Corte richiama la Cass., Sez. Un., n. 3963/2019, secondo cui la conoscenza della variazione è affidata alla pubblicità legale, mentre la tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire la verifica del credito. Le pubblicità legali operano come presunzioni assolute, salvo che la norma preveda espressamente la prova contraria, qui assente.

Il quarto motivo sollecita una rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 per asserita violazione degli artt. 2, 3, 24, 47 e 97 Cost. La censura è dichiarata generica: le questioni risultano già valutate dalla Consulta nella sentenza n. 26/2020, senza che il ricorso chiarisca le ragioni del rinnovato contrasto.

Il quinto motivo invoca un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La Corte richiama la sentenza C-561/19 della Grande Sezione: l’obbligo di rinvio del giudice di ultima istanza non attribuisce alla parte un diritto all’automatica rimessione, essendo sufficiente una motivazione anche implicita della sua infondatezza. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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