Lavoro straordinario nel pubblico impiego: basta il consenso implicito del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4984 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione e, comunque, non insciente o prohibente domino o in modo coerente con la volontà del soggetto preposto. Rileva il solo consenso datoriale, che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c., a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica. L’eventuale violazione di tali regole può incidere sulla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione, non sul diritto del lavoratore. La prova della prestazione può essere data anche a mezzo testimonianze, a prescindere da quanto previsto dall’art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una amministrazione regionale con qualifica di operaio specializzato, ha chiesto al Tribunale di Foggia l’accertamento dell’inadempimento della datrice di lavoro e la condanna al pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario svolto, oltre a un’indennità per la mancata messa a disposizione di acqua potabile, servizi igienici e rifugio adibito a spogliatoio.

Il Tribunale ha accolto il ricorso solo per la domanda concernente gli straordinari, quantificando la somma dovuta in € 3.380,50. Entrambe le parti hanno proposto appello e la Corte d’appello di Bari li ha rigettati. L’amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, il primo dei quali investe la ritenuta novità dell’allegazione, per la prima volta in appello, dell’assenza di autorizzazione del lavoro straordinario.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la disciplina della domanda nuova in appello. Si ha novità per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, alterando l’oggetto sostanziale dell’azione. Nel rito del lavoro, la preclusione di un’eccezione nuova opera solo se questa introduce un tema di indagine non prospettato in primo grado, così da violare il doppio grado di giurisdizione.

La Corte ripercorre l’evoluzione del proprio orientamento sull’autorizzazione del lavoro straordinario nel pubblico impiego privatizzato. L’indirizzo tradizionale subordinava il diritto al compenso alla previa autorizzazione dell’amministrazione. Tale orientamento è stato poi precisato: l’art. 2126 c.c. non contrasta con le previsioni della contrattazione collettiva che richiedono autorizzazioni, ma le integra, poiché la prestazione svolta in modo coerente con la volontà del datore va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole di spesa, in linea con l’art. 36 Cost.

L’autorizzazione resta nondimeno necessaria perché il dipendente possa prestare straordinario: è elemento costitutivo della pretesa che il lavoratore deve allegare e dimostrare. Il Tribunale non aveva compiuto tale accertamento e l’amministrazione ben poteva chiedere al giudice d’appello di compierlo. Poiché l’amministrazione aveva sempre contestato, anche in appello, la spettanza del diritto, il tema dell’autorizzazione non era nuovo e sull’an della pretesa non si era formato il giudicato. Il primo motivo è quindi parzialmente fondato, unitamente all’inammissibilità del dedotto vizio motivazionale.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama l’art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007, che vieta di erogare compensi per straordinario senza la previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. La questione è assorbita dall’accoglimento parziale del primo motivo e, per il resto, infondata: purché vi sia un consenso datoriale, anche non formalmente corretto, il lavoro straordinario va pagato. Il mancato rispetto della norma non assume rilievo e la prova del lavoro straordinario ben poteva essere data a mezzo testi.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà nel merito anche sulle spese.

Nota della Redazione

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