Lavoro straordinario nel pubblico impiego e autorizzazione implicita (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4985 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione e, comunque, non insciente o prohibente domino, a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica. Tale consenso è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c. Ne deriva che la prestazione può essere dimostrata anche per testi e che il divieto di cui all’art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 non preclude il pagamento qualora i sistemi di rilevazione automatica delle presenze non siano stati ancora installati.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di un’agenzia regionale per le attività agricole con qualifica di operaio specializzato, adiva il Tribunale per accertare l’inadempimento della datrice di lavoro e ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di straordinario per il periodo dal 1° aprile 2016 al deposito del ricorso, avvenuto il 22 dicembre 2016, o, in subordine, il risarcimento del danno. Esponeva che con ordine di servizio del 10 aprile 2012 erano stati stabiliti turni giornalieri di otto ore, di cui un’ora e mezza a titolo di straordinario.
Il Tribunale accoglieva il ricorso; la Corte d’appello rigettava l’impugnazione proposta dall’agenzia. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, mentre il lavoratore si è difeso con controricorso e ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si lamentava la mancata declaratoria di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 163, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c., è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente non ha riprodotto, neppure in sintesi, il contenuto essenziale dell’atto di primo grado e non ha contestato le ulteriori rationes decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto l’eccezione anche non tempestiva.
Il secondo motivo investe il nucleo della questione. La ricorrente sosteneva che, in ragione della propria natura pubblica, dovesse applicarsi il d.lgs. n. 165 del 2001, con obbligo di preventiva autorizzazione formale dello straordinario, e che l’art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 precludesse il compenso in mancanza dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
La Corte ricostruisce l’evoluzione del proprio orientamento. Un primo indirizzo subordinava il diritto al compenso alla previa autorizzazione dell’amministrazione (Cass., Sez. L, n. 2509 del 2017). La giurisprudenza più recente ha però precisato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 2126 c.c. non contrasta con le previsioni collettive che richiedono autorizzazioni né con i vincoli di spesa, ma è integrativo di esse: quando la prestazione è svolta in modo coerente con la volontà del datore, essa va remunerata, in linea con l’art. 36 Cost. (Cass., Sez. L, n. 17912 del 2024; Cass., Sez. L, n. 23506 del 2022; Cass., Sez. L, n. 18063 del 2023; Cass., Sez. L, n. 27842 del 2023).
Da tale indirizzo la Corte ricava che l’autorizzazione è elemento costitutivo della pretesa, ma può essere anche implicita ed è sufficiente che la prestazione sia resa non insciente o prohibente domino. Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato l’esistenza di un ordine di servizio del direttore generale che imponeva turni di otto ore, di cui una e mezza di straordinario: il requisito autorizzatorio risulta quindi rispettato.
Quanto ai sistemi di rilevazione, la Corte osserva che l’eventuale violazione dei limiti di spesa si traduce in una responsabilità contabile di chi ha consentito lo straordinario, non in un danno per il lavoratore. Poiché nel periodo considerato i sistemi non erano installati, il citato art. 3, comma 83 è inapplicabile. Il terzo motivo, relativo alla motivazione asseritamente apparente e contraddittoria, è dichiarato inammissibile, essendo la motivazione presente e logica, e infondato quanto alle norme richiamate. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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