Lavoro straordinario nel pubblico impiego: retribuzione anche senza autorizzazione valida (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17809 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, ma spetta al lavoratore anche quando la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria alle disposizioni del contratto collettivo. L’art. 2126 c.c., letto in relazione all’art. 2108 c.c. e alla luce degli artt. 2 e 40 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 36 Cost., è integrativo delle previsioni collettive e delle regole sui vincoli di spesa: quando una prestazione, come lo straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro, essa va retribuita a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica. Il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. è il consenso datoriale, che può essere anche implicito.

Il Fatto

Una lavoratrice, infermiera presso una struttura ospedaliera, ottenne decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda sanitaria provinciale per il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese nel servizio di «dialisi estiva», attività destinata anche a persone in ferie nella regione, retribuite dall’ente negli anni antecedenti e successivi, ma non per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione al decreto; la Corte d’Appello, in riforma, revocò il decreto ritenendo la vicenda estranea al CCNL dirigenziale richiamato dalla ricorrente e regolata invece dal d.l. n. 402 del 2001, che esige autorizzazione regionale, condizioni soggettive e determinazione tariffaria, tutte non allegate. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione in due motivi; l’azienda è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene corretto, ma non sufficiente, il ragionamento della Corte territoriale. L’ipotesi delle prestazioni «aggiuntive» è speciale: richiede un previo controllo sulle risorse, la coerenza con gli obiettivi sanitari e la previa autorizzazione regionale, esterna al datore, richiesta dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 402 del 2001, confermata dalle proroghe e dal rinvio della contrattazione collettiva. Tali requisiti pacificamente non ricorrevano, onde la domanda, così qualificata, andava disattesa.

L’oggetto del contendere è però parziale: l’azienda richiese e recepì le prestazioni svolte oltre il debito orario, con percezione di ricavi. Il lavoro oltre l’orario non intercetta solo le prestazioni «aggiuntive», ma anche il lavoro straordinario, in ipotesi nella variante dell’art. 2126 c.c. Si riattiva così il potere-dovere di individuare la disciplina regolativa della fattispecie.

La Corte dà continuità al principio per cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo straordinario spetta anche se l’autorizzazione è illegittima o contraria al contratto collettivo: l’art. 2108 c.c., applicabile al pubblico impiego contrattualizzato, letto alla luce degli artt. 2 e 40 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 97 Cost., riconosce il compenso se lo straordinario è autorizzato; il consenso datoriale, anche implicito, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. (Cass. n. 23506/2022). Su questa linea si collocano Cass. n. 18063/2023, Cass. nn. 17641/2023 e 11946/2024, oltre a Cass. nn. 25696/2023, 27842/2023 e 28938/2019.

Per autorizzazione si intende che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del datore, anche implicito. Sul piano delle fonti, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, ma l’art. 2126 c.c. regola una fattispecie ulteriore e comune a tutto il diritto del lavoro: le prestazioni subordinate svolte coerentemente con la volontà datoriale, ma in condizioni non conformi al regime di validità, vanno comunque remunerate. La divergenza rispetto agli impegni di spesa può impedire aumenti non coperti dalla contrattazione, ma non può ostacolare il pagamento; semmai sposta il tema sulla responsabilità dei funzionari verso l’amministrazione.

Restano fuori dal diritto alla retribuzione le nullità riconnesse a illiceità dell’oggetto o della causa, ipotesi estranea al caso, trattandosi di tipica prestazione sanitaria interna alla causa del rapporto. Il primo motivo è dunque accolto, assorbito il secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che verificherà il credito in ragione del superamento del debito orario e delle misure unitarie orarie proprie dello straordinario secondo la contrattazione del tempo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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