Responsabilità civile del partecipe all’associazione per la frode IVA (Cass. civ. Sez. III n. 17807 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il componente di un’associazione per delinquere finalizzata a ottenere indebiti rimborsi IVA risponde del danno patrimoniale corrispondente agli indebiti rimborsi per il solo fatto della partecipazione all’associazione. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., costituisce indiscutibile elemento di prova nel giudizio civile di responsabilità, salvo che il giudice di merito ne disconosca l’efficacia con specifica motivazione. L’obbligazione risarcitoria da reato comprende tutte le conseguenze della condotta criminosa accertata, non solo la fattispecie tipica evocata dall’attore. La partecipazione all’associazione implica l’imputazione causale del danno anche per il partecipe che non abbia materialmente eseguito l’operazione illecita.
Il Fatto
La società attrice aveva agito davanti al Tribunale di Roma per ottenere la condanna generica al risarcimento del danno patrimoniale e di immagine, subito per effetto di una frode fiscale realizzata mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti, nel quadro di un meccanismo di riciclaggio con trasferimento di somme su conti esteri. Il convenuto, chiamato a rispondere in sede civile, nel frattempo aveva definito il procedimento penale ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello, riformando la decisione, aveva accolto l’impugnazione della società e pronunciato la condanna generica al risarcimento. Il convenuto ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sulla qualificazione della fattispecie, sulla specificità dei motivi d’appello e sul nesso di causalità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, che lamenta la pronuncia su domanda diversa da quella proposta. La Corte d’appello aveva affermato che l’obbligazione risarcitoria da reato comprende tutte le conseguenze della condotta criminosa, e che il delitto di agevolazione della frode IVA, presupposto del riciclaggio, era stato contestato nel corso delle indagini e ammesso dallo stesso ricorrente. L’ammissione resa nell’interrogatorio è pienamente utilizzabile nel giudizio civile, trattandosi di procedimento definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Quanto al valore probatorio del patteggiamento, la Corte richiama Cass. n. 30328 del 18/12/2017 e già Cass. n. 9358 del 2005, secondo cui la sentenza applicativa della pena concordata costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice civile, il quale, ove intenda disconoscerne l’efficacia, deve spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una responsabilità insussistente. L’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale non risulta adeguatamente contestato.
Il secondo motivo contesta la possibilità che l’attività di riciclaggio costituisca presupposto della frode IVA. La Corte lo respinge, rilevando che la Corte d’appello ha accertato come l’attività di riciclaggio abbia consentito di realizzare la frode, e come il ricorrente fosse organicamente inserito nell’associazione criminale con incarico di consulente legale e finanziario. Il motivo si fonda sulla mera contrapposizione agli accertamenti di fatto e non su una vera critica ragionata.
Il terzo motivo deduce la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi. La Corte lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ., e richiama Cass. n. 13535 del 30/05/2018 e Sez. Un. n. 27199 del 16/11/2017, osservando che la specificità dei motivi presuppone la specificità della motivazione impugnata.
Sul quarto motivo, relativo al nesso di causalità, la Corte richiama Cass. n. 4908 del 15/02/2022, secondo cui del danno patrimoniale corrispondente agli indebiti rimborsi risponde il componente dell’associazione per il solo fatto della partecipazione all’associazione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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