Subordinazione esclusa e oggetto del giudizio limitato al contratto italiano (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34579 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di legittimità non ri-valuta la valutazione di merito con cui il giudice di appello, esaminati allegazioni, contratto e documentazione, ha escluso le caratteristiche tipiche della subordinazione, in particolare l’eterodirezione richiesta dall’art. 2094 cod. civ. L’accertamento negativo dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato rende irrilevante, per difetto di interesse, ogni questione sull’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps, poiché la regolarizzazione contributiva presuppone quel rapporto. La statuizione del tribunale non impugnata specificamente in appello passa in giudicato e non è contestabile con censure che non ne dimostrino lo specifico contrasto. L’individuazione dell’oggetto del giudizio nel solo periodo coperto dal contratto che prevede la giurisdizione italiana integra valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio due società del gruppo attivo nella vendita online di opere d’arte, chiedendo l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale, la condanna al pagamento di differenze retributive, alla regolarizzazione contributiva e assicurativa, al risarcimento dei danni professionali, biologici e reputazionali, oltre all’accertamento dell’illegittimità del trasferimento e del licenziamento asseritamente ritorsivo, con reintegrazione. Il tribunale e poi la corte di appello avevano respinto le domande.
La corte territoriale aveva incentrato il thema decidendum sul contratto di consulenza del 2013, stipulato con la società poi confluita in una delle convenute, che espressamente prevedeva la giurisdizione del giudice italiano. Da ciò l’esclusione del periodo precedente, disciplinato da altro contratto stipulato nel 2011 a New York e non assoggettabile alla giurisdizione italiana. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi; le società hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente, investono la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps, che l’appello aveva ritenuto coperta da giudicato per difetto di specifica impugnazione. La Corte osserva che ogni domanda di regolarizzazione contributiva presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato quale fonte dell’obbligazione contributiva; escluso tale rapporto, viene meno ogni interesse all’integrazione. In ogni caso, le censure non dimostrano in quale specifico modo sia stata impugnata la statuizione negativa di primo grado. I motivi sono disattesi.
Il terzo, quarto e quinto motivo riguardano l’oggetto del giudizio, individuato nel solo periodo coperto dal contratto del 2013. La Corte rileva una commistione di vizi già indicativa di inammissibile proposizione delle censure (Cass. n. 18021/2016). Nel merito, la carenza motivazionale è esclusa perché la decisione offre un quadro logico ricostruibile (Cass. n. 1677/2025). La corte di merito ha spiegato che il periodo antecedente, per parti straniere, luogo di stipulazione e attività svolta, non consente di affermare la giurisdizione italiana: le censure si limitano a riproporre le ragioni già avanzate nel merito.
Il sesto motivo contesta l’individuazione del datore di lavoro effettivo e l’onere della prova. La censura non coglie il decisum, perché la corte ha distinto i contratti intercorsi e ha valutato, con giudizio di merito non riesaminabile in legittimità, solo il periodo successivo al 2013 ed escluso in tale contesto la subordinazione.
Gli ultimi cinque motivi, centrati sul mancato riconoscimento della subordinazione, sono trattati congiuntamente. La corte di merito ha esaminato le allegazioni, il contratto del 2013 e la documentazione, concludendo con valutazione riccamente argomentata che ha escluso le caratteristiche tipiche della subordinazione, rispetto alle quali non risulta dirimente il richiamo al CCNL dirigenti commercio. Il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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