Onere probatorio del lavoratore in mobilità: la comparazione tra qualifiche spetta al giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10113 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, tanto al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro quanto in sede di mobilità ex artt. 30 e 31 d.lgs. n. 165/2001, l’inquadramento del lavoratore va compiuto in astratto, senza che possano avere rilievo mansioni di fatto di diverso contenuto. Sul lavoratore grava soltanto l’onere di dimostrare la qualifica rivestita presso l’ente di provenienza e di allegare la qualifica a suo dire corrispondente presso l’ente di destinazione, spettando poi al giudice operare la comparazione, utilizzando i criteri fissati dalla legge o tramite rinvio ad atti amministrativi generali. L’identità tra due profili professionali non è un fatto storico, ma una questione di qualificazione giuridica rispetto alla quale non può operare il principio di non contestazione.
Il Fatto
Un assistente capo del Corpo forestale dello Stato, transitato nei ruoli del Corpo forestale della Regione Siciliana e inquadrato in categoria B, posizione economica 4, rivendicava l’inquadramento nel superiore livello C, posizione economica C5 o, in subordine, C1, ritenendo inapplicabili le tabelle di equiparazione del decreto presidenziale del 20 aprile 2007, successive al passaggio. Il Tribunale ne aveva parzialmente accolto la domanda e la Corte d’appello, dopo una prima cassazione con rinvio, aveva nuovamente rigettato l’originaria domanda, ritenendo che il lavoratore non avesse assolto all’onere di dimostrare la corrispondenza tra le qualifiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, con il quale si denunciava la violazione del principio di devoluzione di cui all’art. 384, secondo comma, c.p.c. per non essersi il giudice del rinvio attenuto alle statuizioni dell’ordinanza n. 23865/2022. La doglianza è stata ritenuta fondata.
La Corte territoriale, dopo aver preso atto che il personale transitato non doveva essere inquadrato secondo la legge regionale n. 4 del 2007, successiva al passaggio, ma secondo i criteri della legge regionale n. 9 del 2006, con rinvio alla legge regionale n. 10 del 2000 e ai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 2001, aveva omesso di compiere essa stessa la comparazione richiesta. Essa aveva invece addossato al dipendente l’onere di allegare il contenuto dei compiti svolti e di dimostrare la comparabilità tra le qualifiche, sul presupposto che la corrispondenza fosse un elemento indimostrato.
Tale impostazione è stata censurata: nel pubblico impiego privatizzato l’inquadramento avviene in astratto e, con specifico riguardo alla mobilità, l’amministrazione opera l’equiparazione confrontando le declaratorie delle aree e categorie, sulla base di mansioni, responsabilità e titoli di accesso. Sul lavoratore grava solo l’onere di dimostrare la qualifica di provenienza e allegare quella corrispondente, mentre la comparazione è operazione che compete al giudice. Il giudice del rinvio aveva invece trattato la ricostruzione normativa del lavoratore come un infruttuoso tentativo di prova di una circostanza di fatto, anziché come supporto alla comparazione che era comunque chiamato a compiere.
Quanto al primo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità: la censura sul giudicato interno non era supportata dalla riproduzione dei brani dell’atto d’appello, e la tesi dell’avvenuta definitività dell’accertamento contrastava con il tenore dell’ordinanza di rinvio, che aveva indicato i criteri da seguire proprio perché la comparazione non era stata ancora compiuta. Inammissibile è risultata anche la doglianza sulla violazione dell’art. 115 c.p.c., sia per il difetto di specificità, sia perché l’identità tra profili professionali costituisce questione di qualificazione giuridica, non fatto storico suscettibile di non contestazione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi e cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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