Le luci non trasformate in vedute non impediscono al vicino di costruire in aderenza (Cass. civ. n. 11987/2026)
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 11987/2026 (c.c. 29 aprile 2026; pubblicazione 30 aprile 2026; R.G. n. 14258/2022) — Presidente Mauro Mocci, Relatore Stefano Oliva
Il principio di diritto
La facoltà, riconosciuta con sentenza, di regolarizzare le luci o trasformarle in vedute non modifica lo stato dei luoghi finché non viene esercitata. Se le aperture conservano in concreto la natura di luci, il vicino può costruire in aderenza alla parete e chiuderle, ricorrendo le condizioni previste dalla legge.
Il fatto
Una proprietaria aveva ottenuto, in un precedente giudizio divenuto definitivo, il riconoscimento della proprietà esclusiva di una striscia di terreno e della facoltà di trasformare alcune luci in vedute arretrandole di sedici centimetri. In un distinto giudizio sulle distanze, la Corte d’Appello aveva tuttavia riconosciuto al vicino la possibilità di avanzare il fabbricato fino alla parete cieca dotata di luci, perché la trasformazione non era mai stata eseguita. La proprietaria proponeva revocazione e, dopo la dichiarazione d’inammissibilità, ricorreva per cassazione.
La motivazione
La Corte ha escluso l’errore revocatorio previsto dall’art. 395 c.p.c., poiché il rapporto tra il precedente giudicato e lo stato effettivo delle aperture era stato espressamente esaminato. La decisione doveva basarsi sulla situazione concreta e attuale, non su quella solo potenziale derivante dall’esercizio di una facoltà rimasta ineseguita. Sono richiamate Cass. nn. 6/1977 e 25635/2014.
Non sussisteva neppure violazione del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c. La parete conservava mere luci mai regolarizzate: il proprietario confinante poteva quindi costruire in appoggio o in aderenza, dopo aver reso comune il muro, e chiuderle alle condizioni dell’art. 904, secondo comma, c.c. La Corte richiama Cass. nn. 15442/2000, 12864/2011, 8671/2001 e 3618/1975.
Implicazioni pratiche
Una pronuncia che consente la futura trasformazione di una luce in veduta non equivale alla trasformazione materiale dell’apertura. Nelle controversie sulle distanze e sulla costruzione in aderenza conta lo stato effettivo dei luoghi. Il ricorso è stato rigettato.
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