Leasing e consegna incompleta: responsabilità del concedente e onere di diligenza (Cass. civ. Sez. III n. 9577 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing finanziario, figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato adempimento di quest’ultimo non può pretendere dall’utilizzatore il rimborso della somma versata, poiché l’inadempimento del fornitore integra una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell’art. 1463 cod. civ. e il pagamento risulta privo di causa. Il rischio del modo in cui la consegna è compiuta dal fornitore va posto a carico e ripartito tra concedente e utilizzatore secondo i canoni di buona fede e diligenza, con applicazione della regola dell’art. 1227 cod. civ. sull’concorso del creditore nel fatto dannoso. L’utilizzatore che accetti senza riserve il verbale di consegna non può però opporre al concedente l’incompletezza della prestazione, salvo che l’obbligo di immatricolazione sia stato espressamente assunto dal venditore.

Il Fatto

Un utilizzatore propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato a pagare alla società di leasing le somme dovute a titolo di canoni insoluti e risarcimento del danno. Egli sostiene di non aver potuto utilizzare l’autovettura, di provenienza estera, dal febbraio 2009: scaduto il certificato di circolazione provvisorio tedesco, la società venditrice non aveva consegnato i documenti necessari per l’immatricolazione definitiva in Italia, rendendo il mezzo inidoneo a circolare.

La questione giunge in Cassazione perché il ricorrente contesta sia l’omesso esame di fatti decisivi emergenti dal verbale di consegna, sia la violazione dei principi in materia di locazione finanziaria e degli artt. 1375, 1477 e 1463 cod. civ., sia infine l’omessa riduzione del credito del ricavato della rivendita dell’autovettura.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi e li ritiene fondati, ravvisando un’erronea applicazione dei principi di legittimità che la corte territoriale aveva pur richiamato. Richiama il precedente per cui, nel leasing finanziario, il concedente che paghi il prezzo al fornitore conoscendone l’inadempimento non può chiedere il rimborso all’utilizzatore, perché l’inadempimento del fornitore configura sopravvenuta impossibilità di adempiere ex art. 1463 cod. civ. e il pagamento è privo di causa.

Su altro versante, il Collegio ribadisce che l’utilizzatore il quale accetti di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pur a fronte di una consegna incompleta, pone il concedente nella condizione di dover adempiere verso il fornitore e non può poi opporgli l’incompletezza per sospendere il pagamento dei canoni. Viene valorizzato l’orientamento secondo cui utilizzatore e concedente hanno interesse comune nei confronti del fornitore, con un onere di collaborazione reciproco finalizzato all’esatto adempimento. Non può quindi essere trasferito sull’utilizzatore il rischio della consegna di un bene privo dei requisiti necessari all’uso, né della consegna incompleta; tale rischio va ripartito secondo l’art. 1227 cod. civ.

Applicando tali principi, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha stigmatizzato come non diligente il contegno dell’utilizzatore che riceve un’autovettura di provenienza estera priva dei documenti per l’immatricolazione definitiva senza apporre riserve. Tuttavia, la corte territoriale ha omesso di considerare l’obbligo espressamente assunto dal venditore di provvedere, a proprie spese, alle operazioni di immatricolazione, alla luce del quale l’utilizzatore non ha ritenuto di rifiutare la consegna né di apporre riserva.

Il Collegio sottolinea che la corte di merito ha escluso ogni rilievo a tale dichiarazione di impegno richiamando un precedente non pertinente al caso, omettendo di considerare il corretto orientamento in tema di reciproche responsabilità tra concedente e utilizzatore nel rapporto con il fornitore. In conclusione, accolti il primo e il secondo motivo e dichiarato assorbito il terzo, che presuppone il riconoscimento del credito della società di leasing, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *