Querela di falso proponibile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. civ. Sez. III n. 9575 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento della verità di un documento, il disconoscimento della scrittura privata e la querela di falso sono istituti strutturalmente e funzionalmente distinti. Il primo è soggetto al termine decadenziale di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., dovendo intervenire entro la prima udienza o la prima risposta successiva alla produzione. La seconda, per espressa previsione dell’art. 221 cod. proc. civ., è proponibile in ogni stato e grado del giudizio. Il giudice di merito che dichiari tardiva la querela di falso applicando la disciplina del disconoscimento sovrappone illegittimamente i due istituti e incorre in violazione di legge.
Il Fatto
Un avvocato, in proprio, aveva ottenuto contro una società editrice un decreto ingiuntivo per il corrispettivo di servizi editoriali. Il professionista propose opposizione e, nel corso del giudizio, contestò uno dei contratti posti a fondamento della pretesa, formulando querela di falso con memoria autorizzata ex art. 320 cod. proc. civ.
Il Giudice di Pace respinse l’opposizione; il Tribunale, in appello, confermò la decisione ritenendo la querela tardiva perché non proposta nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per cassazione con due motivi, denunciando la violazione delle norme sul disconoscimento e sulla querela di falso e l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza in materia di disomogeneità strutturale e funzionale tra giudizio di verificazione della scrittura privata e giudizio di falso. Il primo ha a oggetto esclusivamente l’autenticità della scrittura o della sottoscrizione; il secondo può investire anche la genuinità della dichiarazione contenuta nel documento. Da ciò deriva che la proposizione dell’istanza di verificazione preclude la successiva querela di falso solo in ipotesi limitate, e comunque nessuna preclusione opera quando il giudizio di falso sia diretto a far valere la falsità ideologica del documento.
Il Collegio ha poi ribadito che il mancato disconoscimento della sottoscrizione non impedisce di contestare la veridicità materiale di una clausola mediante querela di falso, e che è ammissibile la querela proposta direttamente contro la copia fotostatica prodotta, senza previo disconoscimento della conformità all’originale. Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito optare per lo strumento più gravoso ma dal risultato più ampio, ossia la rimozione del valore dell’atto con effetti erga omnes.
Su questa base la Corte ha enunciato la regola decisiva: gli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. impongono il disconoscimento entro la prima udienza o la prima risposta successiva alla produzione, mentre l’art. 221 cod. proc. civ. ammette la querela di falso in ogni stato e grado del giudizio. I due istituti seguono dunque discipline autonome, e la decadenza valida per il primo non si estende alla seconda.
Applicando tali principi, la Corte ha censurato la sentenza di appello. Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la querela perché formulata solo con la memoria autorizzata e non nell’atto di citazione in opposizione, sovrapponendo così i due istituti e omettendo di considerare che la querela di falso è proponibile in ogni stato e grado del giudizio. Entrambi i motivi di ricorso, scrutinati congiuntamente per la loro connessione, sono stati pertanto accolti, con cassazione con rinvio al Tribunale di Milano in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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