Leasing traslativo, clausola penale valida ma riducibile a equità (Cass. civ. Sez. III n. 4299 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel leasing traslativo la clausola contrattuale che attribuisce al concedente, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore, il diritto ai canoni scaduti e impagati nonché a quelli a scadere, a titolo di clausola penale, non è nulla per contrarietà all’ordine pubblico economico, non potendosi desumere l’invalidità dal solo carattere svantaggioso della pattuizione per una parte. La clausola va però interpretata ed eseguita secondo buona fede, con la conseguenza che, se il bene è già stato rivenduto, il concedente deve portare in detrazione il ricavato; se il bene non è stato rivenduto, deve detrarre il valore equo di mercato. La riduzione equitativa della penale ex art. 1384 cod. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Il Fatto
La società concedente citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l’utilizzatrice di tre contratti di leasing immobiliare e i fideiussori, chiedendo la declaratoria di risoluzione per inadempimento e la condanna al pagamento dei canoni scaduti, di una somma per la linea di capitale residua e di un importo a titolo di penale o risarcimento, commisurato ai canoni non corrisposti fino alla riconsegna degli immobili.
L’utilizzatrice proponeva domanda riconvenzionale di restituzione di tutte le somme versate. Il Tribunale dichiarava risolti i contratti per effetto della clausola risolutiva espressa, riteneva nullo, per contrasto con l’art. 1526 cod. civ., l’articolo delle condizioni generali che prevedeva il diritto del concedente all’immediata corresponsione dei canoni scaduti e a scadere, accoglieva la riconvenzionale e rigettava le domande attoree di pagamento. La Corte d’Appello di Napoli, qualificati i contratti come leasing traslativi, considerava coperta da giudicato la statuizione sulla tardività dell’eccezione riconvenzionale, riduceva la richiesta al 40% ex art. 1384 cod. civ. ed escludeva il risarcimento del danno ulteriore. La società utilizzatrice e la banca concedente ricorrono in Cassazione, rispettivamente in via principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema della validità della clausola. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 2061 del 28.01.2021 e Cass. n. 7367 del 14.03.2023, la sentenza afferma che la previsione dei canoni scaduti e a scadere è conforme all’art. 1526, secondo comma, cod. civ. e all’art. 1382 cod. civ., purché il concedente indichi il ricavato della diversa allocazione del bene o alleghi una stima attendibile del valore di mercato, così consentendo al giudice di valutare l’eventuale manifesta eccessività della penale.
Quanto all’ordine pubblico economico, la Corte richiama Cass. n. 28022 del 14.10.2021 per escludere che la nullità abbia autonomia concettuale e per negare che una clausola sia nulla per il solo fatto di risultare svantaggiosa, ove non si individuino concrete condotte o effetti che travalichino il legittimo esercizio dell’impresa. L’assenza di contrasto con l’ordine pubblico internazionale emerge dall’art. 13 della convenzione di Ottawa, ratificata con legge n. 259/1993. Ne deriva il superamento dell’orientamento che aveva dichiarato nulle clausole analoghe (Cass. n. 27935 del 2018, Cass. n. 21476 del 2017, Cass. n. 3200 del 2019).
La facoltà di determinare unilateralmente modalità e tempi di allocazione del bene impone però al concedente di stimare il bene secondo correttezza e buona fede e riconosce all’utilizzatore il diritto di conoscere i criteri della stima, secondo Cass. n. 32216 del 13.12.2018. La clausola va dunque interpretata ed eseguita in buona fede: in caso di bene già rivenduto, va portato in detrazione il ricavato; in caso contrario, il fair value al tempo e nel luogo della risoluzione.
Il secondo motivo del ricorso principale è dichiarato inammissibile perché prospetta questione nuova, non sottoposta al giudice di merito (cfr. Cass. n. 23792 del 02.09.2021). Il quarto motivo è rigettato, poiché la Corte territoriale ha computato la natura composita del canone di leasing, comprensivo di una quota di prezzo (Cass. n. 1581 del 24.01.2020), nella riduzione equitativa.
Il ricorso incidentale è disatteso perché l’eccezione in senso stretto fondata sulla clausola doveva essere proposta nei termini di rito, con preclusione di rilevabilità d’ufficio e deducibilità tardiva ex art. 183 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 2142 del 29.01.2021). L’apprezzamento sulla misura della riduzione equitativa della penale è incensurabile in legittimità se correttamente fondato (Cass. n. 23750 del 2018).
Nota della Redazione
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