Segnalazione illegittima alla Centrale Rischi e nesso causale: errore della Corte (Cass. civ. Sez. III n. 4298 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella fattispecie di responsabilità da illegittima protrazione della segnalazione alla Centrale Rischi, il giudice del merito deve tenere distinta la causalità materiale, che collega la condotta illecita agli eventi di danno, dalla causalità giuridica, che collega tali eventi alle conseguenze dannose risarcibili. È erroneo in iure assumere come presupposto delle conseguenze risarcibili l’ultimo degli effetti della condotta illecita, anziché il primo evento dannoso riconducibile alla condotta stessa. Parimenti errato è escludere la rilevanza del mancato accesso al credito sul rilievo che esso sia cronologicamente anteriore a tale ultimo effetto, quando quella circostanza sia stata dedotta come evento di danno e non come danno-conseguenza.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice e il suo socio accomandatario convennero in giudizio un istituto di credito, deducendo che la banca, dopo aver riconosciuto l’estinzione di ogni posizione creditoria, aveva proseguito la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia fino al giugno 2002. Chiesero il risarcimento dei danni patrimoniali, del danno all’immagine e alla reputazione e del danno morale.
Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello confermò la decisione. La Cassazione, con una prima pronuncia, accolse il ricorso e rinviò alla Corte veneta in diversa composizione, perché riesaminasse il merito della domanda risarcitoria. Il giudice del rinvio ha nuovamente rigettato la pretesa; avverso questa sentenza è proposto il nuovo ricorso, affidato a quattro motivi. Il ricorrente censura la ricostruzione del nesso di causalità operata dal giudice del merito.
La Motivazione della Corte
Il primo e il quarto motivo investono la valutazione delle risultanze istruttorie in via generale e con riguardo al danno non patrimoniale. La Corte li dichiara inammissibili: le censure, nonostante la formale intestazione, attengono a profili di merito e mirano a una ricostruzione alternativa dei fatti, riservata al giudice d’appello.
Fondati sono invece il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché connessi. Essi censurano la ricostruzione del nesso causale nei due segmenti della causalità materiale e della causalità giuridica, nonché l’osservanza delle relative regole di struttura.
La Corte ricostruisce la sequenza degli elementi dedotti: la protrazione illecita della segnalazione dopo l’estinzione dell’obbligazione costituisce la condotta antigiuridica; il blocco degli affidamenti da parte di altro istituto rappresenta il primo evento di danno; il mancato accesso al credito presso altri istituti il secondo evento di danno; seguono i danni-conseguenza, tra cui la liquidazione del negozio e della merce, la vendita sotto costo di una quota immobiliare e il pregiudizio all’immagine commerciale.
Secondo la Corte, il giudice del rinvio ha commesso un primo errore in iure: accertata la liquidazione del negozio tra febbraio e ottobre 2001, ha omesso di verificare se essa fosse causalmente riconducibile al blocco dell’affidamento già esistente dal 1999, limitandosi a escludere che potesse essere stata provocata dalla revoca sopravvenuta nel maggio 2002.
Il secondo errore consiste nell’avere reputato provato il mancato accesso al credito e, al tempo stesso, causalmente ininfluente per la sua anteriorità rispetto alla revoca del 2002: così facendo la Corte veneta ha escluso che tale circostanza potesse costituire conseguenza dell’ultimo effetto della condotta illecita, omettendo di considerare che essa era stata dedotta come evento di danno, materialmente collegato alla protrazione della segnalazione.
Il provvedimento impugnato ha pertanto assunto come presupposto delle conseguenze dannose l’ultima conseguenza dell’illecito, escludendo la causalità giuridica, laddove avrebbe dovuto risalire al blocco dei fidi e alla sua mancata riattivazione, oltre che al rifiuto opposto da altro istituto nel settembre 2001, quali eventi materialmente causati dalla condotta illecita, e solo dopo verificare la causalità giuridica rispetto al danno da liquidazione. I motivi sono accolti, la sentenza cassata con rinvio alla Corte veneta in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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