Appello incidentale non notificato è improcedibile e rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 18496 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile. Il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all’appellante un termine per provvedere a nuova notifica. La suddetta improcedibilità è rilevabile d’ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. Il vizio integra un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione è giudice del “fatto processuale” e può prendere visione diretta degli atti del giudizio di merito.

Il Fatto

La società conduttrice di un immobile ad uso diverso da quello abitativo ricorre per cassazione, con cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. Il giudizio trae origine da uno sfratto per morosità intimato dalla locatrice per canoni e corrispettivi di utenze non versati, cui la conduttrice aveva reagito eccependo l’avvenuto pagamento mediante il rilascio di titoli cambiari e proponendo domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale e risarcimento del danno.

Entrambe le parti avevano proposto gravame: la conduttrice in via principale, la locatrice in via incidentale. Quest’ultimo, pur tempestivamente depositato, non era stato notificato all’appellante principale. La questione processuale relativa alla sorte di tale appello incidentale è quella che giunge innanzi alla Corte.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, denunciano l’esercizio dell’azione causale in assenza dei presupposti di cui all’art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933: mancanza del previo accertamento con protesto, omessa offerta in restituzione dei titoli e mancato deposito degli originali. La Corte li rigetta. Osserva anzitutto che il motivo di inammissibilità discende dalla mancata indicazione del momento in cui la questione sarebbe stata prospettata nel giudizio di merito.

Nel merito, il Collegio rileva che l’azione esperita in via monitoria non si fondava affatto sui titoli cambiari, sicché non può discutersi di una azione causale. La locatrice ha invocato sempre e solo il contratto, allegando l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento. Il meccanismo di distribuzione dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. resta identico sia che il creditore agisca per l’adempimento, sia che domandi la risoluzione ex art. 1453 cod. civ., sia che chieda il risarcimento ex art. 1218 cod. civ.: al creditore basta provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, spettando al debitore la prova del fatto estintivo.

La produzione delle cambiali era stata compiuta dal debitore proprio per opporre in via di eccezione l’avvenuto pagamento, sicché non vi era ragione di discutere degli adempimenti di cui all’art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933. La Corte richiama, sul riparto dell’onere probatorio, Sez. Un. n. 13533 del 2001 e Sez. 3 n. 826 del 2015.

Il quarto motivo è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo: per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., avendo omesso l’indicazione specifica del contenuto degli atti evocati, e per non correlazione alla motivazione, poiché la sentenza impugnata non ha applicato l’art. 2719 cod. civ., avendo piuttosto addebitato alla ricorrente di non aver dimostrato la finalità novativa dei titoli prodotti in copia fotostatica.

Il quinto motivo è accolto. Presa visione degli atti, la Corte constata la mancata notificazione del gravame incidentale. Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l’appello incidentale tempestivamente proposto ma non notificato va dichiarato improcedibile: il giudice non può assegnare un termine per la nuova notifica e l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio. Richiama, in tal senso, Sez. Lav. n. 837 del 2016 e Sez. 3 n. 15726 del 2022. Il ricorso è quindi accolto limitatamente al quinto motivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa sezione e composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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