Mutamento del titolo della domanda e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 11500 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce una linea difensiva del tutto nuova rispetto a quella fatta valere nei gradi di merito. Il motivo che prospetti un titolo della domanda diverso da quello su cui si è svolto il giudizio di merito non è idoneo a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il giudice di appello non era tenuto a confrontarsi con una prospettazione mai sottoposta al suo esame. Non sussiste, inoltre, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice di merito abbia dato conto della circostanza e l’abbia valutata come sostanzialmente irrilevante.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Brindisi i proprietari dell’immobile locato, chiedendo la restituzione dei canoni versati in eccedenza rispetto all’equo canone e, in subordine, la declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta. A fondamento della domanda aveva allegato di aver stipulato personalmente nel settembre 1994 il contratto di locazione, in qualità di conduttore, e di aver restituito l’immobile nel 2012 previo recesso.

I convenuti avevano eccepito il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che il rapporto locatizio era sorto con il padre del ricorrente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, escludendo che il ricorrente avesse agito come erede del padre, vero titolare del rapporto. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. Proposto ricorso per cassazione, il ricorrente ha sostenuto che, dopo la sentenza che aveva dichiarato la morte presunta del padre, egli sarebbe succeduto nel contratto ai sensi dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato l’unico motivo, formulato in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., con cui si lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella dichiarata morte presunta del padre del ricorrente e nella conseguente successione nel contratto.

Il giudice di legittimità ha ricostruito il percorso della Corte d’appello, che aveva ritenuto non credibile la tesi secondo cui il contratto sarebbe stato stipulato direttamente dal ricorrente nel 1994, all’epoca appena maggiorenne e privo di reddito. Quanto alla circostanza della mancata presenza del padre dal territorio, la Corte d’appello l’aveva valutata come inidonea a dimostrare la stipulazione del contratto in capo al figlio.

Il profilo decisivo, per la Suprema Corte, è però un altro. Il ricorrente è risultato ambiguo nell’esposizione del fatto, non chiarendo a quale titolo avesse agito in primo grado, e nel resto del ricorso ha prospettato una tesi diversa, fondata sulla successione nel contratto ai sensi dell’art. 6 legge n. 392/1978. Si tratta di circostanza evidentemente distinta da quella di essere l’originario stipulante.

Di fronte a un simile mutamento del titolo della domanda tra i gradi di merito, il motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non idoneo a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata: la morte presunta del padre e l’ipotetica successione nel contratto costituiscono una linea difensiva del tutto nuova, rispetto alla quale la Corte d’appello non era tenuta a pronunciarsi.

La Corte ha inoltre escluso la sussistenza del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché il giudice di appello aveva dato conto della dichiarazione di morte presunta e l’aveva valutata come sostanzialmente irrilevante. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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