Legittimazione dell’agente della riscossione e prescrizione dei crediti previdenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7372 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a cartelle esattoriali relative al recupero di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all’ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa. Il difetto di legitimatio ad causam dell’agente per la riscossione è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione si sia formato il giudicato interno. Ne consegue che l’agente della riscossione, privo di legittimazione sul merito, non ha interesse a impugnare la statuizione che abbia dichiarato la prescrizione quinquennale del credito contributivo, poiché l’impugnazione mirerebbe a far valere un diritto altrui.

Il Fatto

Un’obbligata ha proposto opposizione, quale condebitrice solidale, contro sette cartelle esattoriali emesse per il recupero di crediti previdenziali, notificate dall’agente per la riscossione su ruolo dell’ente impositore. Il giudice di primo grado ha accolto l’opposizione quanto a tre cartelle, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale dopo la loro notificazione. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, rilevando che la successiva intimazione di pagamento era intervenuta a termine già decorso e che, per le altre due cartelle, non risultavano atti interruttivi.

L’agente della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza di appello, deducendo l’erronea applicazione del termine quinquennale anche dopo la notifica di cartelle non opposte e l’omesso esame del giudizio promosso da altro condebitore solidale, che avrebbe interrotto la prescrizione. L’ente impositore ha resistito con controricorso; l’obbligata non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’agente della riscossione è dichiarato inammissibile. La Corte muove dai principi affermati dalle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, secondo cui, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta soltanto all’ente impositore.

Il Collegio richiama l’art. 81 cod. proc. civ., che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio al di fuori dei casi previsti dalla legge. Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione si sia formato il giudicato interno.

Le doglianze della ricorrente investono il merito della pretesa avanzata dall’ente impositore e, in particolare, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’obbligata. L’agente della riscossione è dunque privo di interesse a impugnare la statuizione di merito, perché la sua impugnazione tenderebbe a far valere un diritto altrui. La Corte conforta tale conclusione richiamando la Sez. lav. n. 18812 del 2022, resa in controversia sovrapponibile, nonché il principio per cui l’impugnazione non può essere esperita per far valere un diritto altrui (Cass. n. 8829 del 2007).

Il Collegio precisa altresì che non osta a tale conclusione il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito. Le Sezioni Unite n. 7925 del 2019 hanno infatti affermato che la decisione di merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale questione, pur costituendo la premessa logica della statuizione, non sia stata sollevata dalle parti.

Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte compensa integralmente le spese tra le parti costituite e dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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