Prescrittibilità della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7373 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rivalutazione contributiva previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 è assoggettato a prescrizione decennale. Esso costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, sorgendo dal fatto dell’esposizione ad amianto e determinando una maggiorazione pensionistica di natura in parte risarcitoria. Il termine prescrizionale decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza della propria esposizione oltre soglia all’amianto durante le lavorazioni. La consapevolezza o la conoscibilità dell’esposizione deve essere positivamente e puntualmente accertata dal giudice di merito, il cui apprezzamento delle emergenze istruttorie è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente di una società del settore chimico, aveva chiesto all’INPS la rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto prevista dalla legge n. 257 del 1992. La domanda era stata presentata all’Istituto nel gennaio 2017. Il Tribunale di Matera aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Potenza, in riforma, l’aveva respinta, ritenendo decorso il termine prescrizionale decennale al momento della presentazione della domanda.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, contestando in radice la prescrittibilità del diritto e, in via subordinata, la individuazione del dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento o della domanda all’INAIL. L’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo che contesta la prescrittibilità del diritto, esaminato per priorità logica. La censura è infondata. La Corte è costante nell’affermare la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva, che si atteggia come diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, sorgendo dal fatto dell’esposizione ad amianto e determinando una maggiorazione pensionistica di natura in parte risarcitoria. Il principio vale anche per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, poiché ciò che si fa valere non è il ricalcolo della prestazione, ma un beneficio dotato di specifica individualità e autonomia, ancorato a presupposti propri.
Acclarata la prescrittibilità, la Corte esamina congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, riguardanti il dies a quo della prescrizione. Il diritto è assoggettato a prescrizione decennale con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza della propria esposizione oltre soglia all’amianto. La consapevolezza o la conoscibilità dell’esposizione costituiscono elementi indispensabili della fattispecie tipizzata dalla legge e devono essere positivamente e puntualmente accertate.
La Corte territoriale, pur richiamando anche il momento del collocamento in quiescenza, ha posto l’accento in via prioritaria sulla presentazione della domanda all’INAIL per la certificazione dell’assoggettamento all’asbesto. Tale elemento riveste rilievo decisivo e distingue la vicenda dai precedenti evocati dal ricorrente, nei quali era stata censurata la rilevanza attribuita in via dirimente alla sola data del pensionamento, senza valutazione della consapevolezza. Nel caso in esame, invece, il giudice di merito si è cimentato con la valutazione degli elementi della fattispecie normativa.
Il richiamo a un ulteriore dies a quo, identificato nella data del pensionamento, posteriore alla domanda all’INAIL, è privo di rilievo utile a sorreggere la decisione. La valutazione delle emergenze istruttorie e della loro decisività ai fini della consapevolezza è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. I giudici d’appello, nell’esercizio del prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ., hanno conferito rilievo a un dato cruciale quale la presentazione della domanda all’INAIL, senza invertire le regole sugli oneri probatori né pretermettere i caratteri delle presunzioni.
I motivi sono pertanto infondati quanto al dedotto error in iudicando e, per altro verso, inammissibili, poiché, dietro lo schermo della violazione di legge, tendono a contestare la forza persuasiva degli elementi valorizzati dal giudice di merito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese. La Corte esclude l’applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che opera solo quando il diritto alla prestazione previdenziale è oggetto diretto della domanda, e dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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