In appello tributario nuovi documenti ammessi anche se preesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 10900 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di appello l’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo antecedente al d.lgs. n. 220 del 2023, consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e anche se la parte è rimasta contumace. Alla luce del principio di specialità dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, non opera la preclusione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., né è richiesto che l’omessa produzione in primo grado dipenda da causa non imputabile. In tema di notificazione della cartella di pagamento, nell’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario si applica l’art. 140 cod. proc. civ. e il perfezionamento esige non la sola spedizione, ma l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla CTP di Roma un’intimazione di pagamento relativa a Irpef di un determinato anno di imposta, contestando la validità della notificazione della cartella presupposta. La CTP accoglieva il ricorso. L’agente della riscossione proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava il gravame: dichiarava inammissibile la produzione in appello della documentazione attestante la regolare notificazione e, nel merito, riteneva non provata la notificazione stessa, mancando l’avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito in Comune.
Contro la sentenza di secondo grado l’agente della riscossione ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati da successiva memoria. Il contribuente non svolgeva attività difensiva; l’Agenzia delle entrate depositava memoria al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha affrontato il tema della perpetuatio dell’ufficio di difensore. L’estinzione dell’agente della riscossione e il subentro automatico del successore, disposti dall’art. 1 d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore già ritualmente costituito dello ius postulandi: egli conserva la capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado sino alla sostituzione, nel caso di specie non avvenuta.
Nel merito del primo motivo, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui, in forza del principio di specialità dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nel grado di appello tributario non opera la preclusione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.: la materia è regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la libera produzione di nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che l’omessa produzione sia dipesa da causa non imputabile. La regola vale anche per i documenti prodotti irritualmente in primo grado e per le produzioni della parte rimasta contumace. La Corte ha precisato che tale orientamento riguarda il testo dell’art. 58 antecedente alla novellazione operata dall’art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. n. 220 del 2023, applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. La CTR, muovendo da un’errata esegesi della norma, si era discostata da tale orientamento: il motivo è dunque fondato.
La Corte ha poi esaminato il quarto motivo, ritenendolo infondato. Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 sull’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, si applica l’art. 140 cod. proc. civ.: è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale va valutata anche con riguardo agli atti compiuti prima, quando la loro ritualità sia ancora sub iudice.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la notificazione della cartella presupposta attiene a un presupposto dell’impugnabilità e non al processo, sicché il suo accertamento è rimesso al giudice di merito; inoltre nella rubrica del motivo mancava ogni indicazione della disposizione violata.
È stato invece accolto il terzo motivo, relativo all’omesso esame della relata di notifica e della busta recante la stampigliatura di compiuta giacenza, depositata in appello. La Corte ha escluso l’operatività dell’art. 348-ter cod. proc. civ., non essendo le due decisioni di merito fondate sugli stessi fatti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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