Competenza giudice di pace nelle opposizioni a verbali codice della strada (Cass. civ. Sez. II n. 16393 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sia per l’opposizione a verbale di accertamento, sia, prioritariamente, per l’opposizione a ordinanza-ingiunzione, con limite di valore. Tale competenza per materia riguarda anche le azioni di accertamento negativo e non viene attratta nella competenza per valore del tribunale in ragione dell’ammontare complessivo delle sanzioni. Il regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile anche avverso la pronuncia del giudice di pace, poiché l’art. 46 cod. proc. civ. preclude in tali giudizi solo il regolamento su istanza di parte.

Il Fatto

Una società conveniva davanti al Giudice di pace di Salerno l’Agenzia delle entrate – riscossione, quale soggetto agente della riscossione mediante ruolo, e la Prefettura di Salerno, quale ente impositore. Chiedeva di accertare l’inesistenza dei crediti iscritti in una serie di ruoli esattoriali, originanti da contravvenzioni per violazioni del codice della strada e relative cartelle di pagamento, deducendo l’omessa notificazione dei verbali di contestazione e l’intervenuta prescrizione.

Con sentenza n. 4592/2020 il Giudice di pace rilevava che la somma dei crediti contestati eccedeva il proprio limite di competenza per valore e dichiarava il proprio difetto di competenza, assegnando termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Salerno. Il Tribunale, a sua volta, con ordinanza dell’8 aprile 2024, sollevava d’ufficio regolamento di competenza, ritenendo che la causa spettasse al giudice di pace.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del regolamento sollevato d’ufficio. Le pronunce del giudice di pace sono sottratte al regolamento richiesto dalle parti, ma non a quello promosso d’ufficio dal giudice. L’art. 46 cod. proc. civ. preclude infatti, nei giudizi davanti al giudice di pace, l’applicazione degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ., relativi al solo regolamento su istanza di parte, come già affermato da Cass. n. 25232/2014.

Non incide sull’ammissibilità il fatto che il Giudice di pace si sia dichiarato incompetente per valore. La più recente giurisprudenza ha prospettato una lettura “minimalista” del regolamento ex art. 45 cod. proc. civ., modellandolo quale strumento diretto a garantire il rispetto del minimo irrinunciabile delle regole concernenti la qualità della domanda, per evitare che un giudice conosca di una controversia riservata ad altro giudice (Cass., Sez. Un., n. 1202/2018). Ove il secondo giudice postuli la violazione di una regola di competenza per materia, il regolamento d’ufficio è ammissibile.

Nel merito, la Corte richiama le Sezioni Unite: in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia per le controversie di opposizione a verbale di accertamento ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore, per l’opposizione a ordinanza-ingiunzione; tale forma di competenza vale anche per le azioni di accertamento negativo (Cass., Sez. Un., n. 10261/2018).

La società aveva dedotto l’omessa notificazione dei verbali e chiesto di accertare l’inesistenza dei crediti iscritti in ruoli esattoriali originanti da contravvenzioni stradali. Si tratta dunque di un’azione di opposizione ai verbali di accertamento, da proporsi ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass., Sez. Un., n. 22080/2017), che spetta alla competenza per materia del giudice di pace. L’azione non è pertanto attratta, in ragione dell’ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale.

La Corte dichiara conseguentemente la competenza del Giudice di pace di Salerno, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge. Non è dovuta pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza di ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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