Inammissibile il ricorso avverso il rigetto del reclamo sui provvedimenti scolastici endoprocessuali (Cass. civ. Sez. I n. 34143 del 26.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, i provvedimenti adottati in via provvisoria e urgente dal giudice istruttore nell’interesse dei figli, a modifica delle statuizioni presidenziali, sono solo revocabili o modificabili dallo stesso giudice. Essi difettano dei caratteri della decisorietà e della definitività, essendo destinati a essere assorbiti nella decisione di merito. Ne consegue che non è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. neppure avverso il provvedimento della Corte d’appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo, mutuando quest’ultimo la medesima natura precaria e flessibile del provvedimento reclamato. La reclamabilità è esclusa quand’anche la scelta scolastica incida su diritti di rango costituzionale del minore, perché il criterio contenutistico non opera quando la decisione si colloca all’interno del giudizio sul conflitto familiare.
Il Fatto
Nell’ambito di un giudizio di separazione giudiziale iscritto al Tribunale di Verona il 22 febbraio 2023, il giudice istruttore aveva dapprima affidato i figli minori al Servizio sociale quanto alle scelte scolastiche, ricreative e sanitarie, e poi, in sede di revoca ex art. 177 cod. proc. civ., aveva autorizzato la madre a mantenere l’iscrizione della figlia presso un determinato istituto, regolando in via urgente la frequenza scolastica di entrambi i minori.
Il padre ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., dolendosi dell’inadeguatezza dell’offerta formativa e delle strutture. La Corte d’appello di Venezia ha dichiarato il reclamo inammissibile, per non essere impugnabili i provvedimenti del giudice istruttore nel rito previgente. Il genitore ha allora proposto ricorso straordinario per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 708 e 737 e seguenti cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 34, 37, 111 e 117 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo intertemporale. Il procedimento è stato instaurato il 22 febbraio 2023, dunque prima dell’entrata in vigore della riforma: ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, trovano applicazione le disposizioni anteriori. Non opera quindi il nuovo art. 473-bis.24 cod. proc. civ., che pure consentirebbe il reclamo e il successivo ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale.
Nel sistema previgente, il reclamo ex art. 708, quarto comma, cod. proc. civ. è previsto solo avverso i provvedimenti presidenziali. I provvedimenti del giudice istruttore, adottati in corso di causa ai sensi dell’art. 337-ter cod. civ., pur incidendo su diritti soggettivi, non sono definitivi, perché privi di attitudine al giudicato e destinati a essere assorbiti nella sentenza conclusiva.
Il ricorrente invocava il criterio contenutistico, sostenendo la reclamabilità dei provvedimenti che incidono su diritti fondamentali, come il diritto all’istruzione. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 11279/2018, Cass. n. 766/2018, Cass. n. 7311/2024 e Cass. n. 11688/2024, che ammette la reclamabilità solo nei limiti dell’art. 473-bis.15 cod. proc. civ. Le Sezioni Unite n. 22243 del 2023 hanno chiarito che i provvedimenti de potestate resi in corso di giudizio separativo non sono impugnabili con ricorso straordinario, perché temporanei e non definitivi.
La Corte precisa che il criterio contenutistico non si applica quando la decisione sui figli si colloca all’interno di un procedimento di conflitto familiare e quando il provvedimento è destinato a esaurire i suoi effetti con la statuizione di merito. Irrilevante è poi la circostanza che la Corte d’appello non abbia deciso nel merito, essendosi limitata a rilevare l’inammissibilità: la natura del provvedimento impugnato si riflette sul provvedimento di reclamo, che ne mutua i caratteri di precarietà e flessibilità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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