Inammissibile ricorso su legittimo impedimento e particolare tenuità in guida senza patente (Cass. pen. Sez. IV n. 34875 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando con il ricorso per cassazione si denuncia un error in procedendo, la Corte di legittimità è giudice anche del fatto processuale e può esaminare direttamente gli atti necessari alla verifica della dedotta nullità. L’istanza di trattazione orale depositata dopo il deposito delle conclusioni scritte è inidonea a impedire la prosecuzione del procedimento nelle forme già ritualmente instaurate. Il ricorso che non riproduca il contenuto essenziale degli atti su cui si fonda è inammissibile per difetto di autosufficienza. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25 marzo 2025, aveva confermato la decisione del Tribunale di Benevento che aveva condannato l’imputato per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare l’istanza di trattazione orale e quella di differimento per legittimo impedimento dell’imputato per motivi di salute, comunicate a mezzo posta elettronica certificata. Con il secondo ha contestato l’acquisizione della prova relativa alla definitività dell’accertamento amministrativo. Con il terzo ha lamentato l’omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato oltre che privo di autosufficienza. Poiché il ricorrente deduceva un error in procedendo, la Corte di legittimità è giudice anche del fatto processuale ed è legittimata a esaminare direttamente gli atti necessari alla verifica della dedotta nullità, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001.
Dalla verifica degli atti è emerso che l’istanza di trattazione orale è stata depositata successivamente al deposito delle conclusioni scritte, risultando pertanto inidonea a impedire la prosecuzione del procedimento nelle forme già ritualmente instaurate. Non risulta alcuna comunicazione sul preteso legittimo impedimento, né altro atto attestante l’effettivo deposito dell’istanza di rinvio.
La doglianza difetta, inoltre, del requisito dell’autosufficienza. Il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire il controllo di legittimità, mediante la specifica indicazione degli atti processuali su cui la censura si fonda, con la riproduzione del loro contenuto essenziale, non potendosi demandare alla Corte un’autonoma ricerca degli atti del fascicolo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non devoluto con l’atto di appello. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, poiché la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024).
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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